Ammonimento per violenza domestica: obbligo di audizione delle persone informate sui fatti (TAR Sicilia n. 1095 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013, conv. dalla legge n. 119/2013, per condotte di violenza domestica, esige un approfondimento istruttorio adeguato alla gravità degli effetti che produce. Non basta recepire le dichiarazioni della presunta vittima: l’amministrazione deve sentire le persone informate sui fatti, incombente istruttorio necessario, e ricostruire in via indiziaria la condotta e la situazione di violenza domestica. Gli esiti del procedimento o del processo penale non determinano di per sé l’annullamento della misura, poiché i due accertamenti rispondono a logiche e finalità differenti. Il provvedimento è annullabile quando l’istruttoria resti incompleta su profili decisivi, come la prospettata dipendenza economica della vittima.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di -OMISSIS- lo ha ammonito a desistere da condotte aggressive, violente, moleste o vessatrici, anche sotto forma di minaccia, lesive dell’incolumità della persona offesa. L’atto si fondava sulle dichiarazioni della controinteressata, che aveva rappresentato di essere sottoposta a un controllo prevaricatorio del coniuge, esteso alla gestione economica familiare.
Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e dell’istruttoria, il travisamento dei fatti e l’illogicità della motivazione. Ha rinunciato all’istanza cautelare e la causa è giunta alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ricostruito la disciplina. L’istituto dell’ammonimento è nato con l’art. 8 del d.l. n. 11/2009, conv. dalla legge n. 38/2009, come misura di prevenzione a tutela delle vittime di atti persecutori. L’art. 3 del d.l. n. 93/2013 lo ha esteso ai reati consumati o tentati nell’ambito della violenza domestica, consentendo al Questore di procedere anche in assenza di querela.
Da ciò deriva che non opera, per l’ammonimento sulla violenza domestica, l’alternatività con la querela prevista per la fattispecie dello stalking. Il provvedimento mantiene natura preventiva e richiede un prudente apprezzamento di plausibilità e verosimiglianza dei fatti. Gli esiti del processo penale non ne impongono l’annullamento, perché il giudice penale accerta la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, mentre la Questura compie una valutazione preventiva su elementi indiziari attendibili.
Su queste basi il Collegio ha esaminato la vicenda. Il provvedimento incentrava la violenza domestica sulla sudditanza psicologica ed economica della controinteressata, minacciata di ritorsioni economiche e della privazione della casa e del reddito. Su tale profilo l’amministrazione si era limitata a recepire le dichiarazioni della controinteressata, senza ulteriore approfondimento.
Il Collegio ha ribadito che la norma impone di sentire le persone informate sui fatti: incombente necessario, a maggior ragione nel caso concreto, in cui non era stato audito nemmeno il ricorrente. La denuncia della controinteressata delineava possibili approfondimenti: l’audizione dei dipendenti della società presso cui la stessa lavora, l’esibizione delle chat e dei messaggi asseritamente ingiuriosi e minacciosi, l’audizione dei familiari di entrambi.
Esclusa l’ammissibilità della documentazione depositata dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha accolto i primi due motivi, assorbito il terzo e annullato il provvedimento. La complessità della questione e la natura degli interessi coinvolti hanno giustificato la compensazione delle spese, con rimborso del contributo unificato al ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.