Inoppugnabilità degli atti di inquadramento e limiti della retroattività delle sentenze costituzionali (TAR Sicilia n. 1093 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di inquadramento del personale di polizia penitenziaria in regime di diritto pubblico hanno natura autoritativa e incidono su posizioni di interesse legittimo, non di diritto soggettivo. La pretesa alla retrodatazione della decorrenza giuridica della qualifica deve essere azionata mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti lesivi nel termine decadenziale. Gli effetti retroattivi delle sentenze di illegittimità costituzionale incontrano il limite dei rapporti giuridici esauriti, tra cui rientra l’inoppugnabilità degli atti amministrativi non contestati. Ne consegue l’inammissibilità della domanda di accertamento e di quella avverso il silenzio, poiché l’istanza di retrodatazione va riqualificata come sollecitazione di autotutela, non coercibile dall’esterno.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolato dal 1980 nel Corpo della Polizia Penitenziaria e in quiescenza dal 2021, è stato promosso per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente con decorrenza dal 3.06.2013 e, successivamente, a quella di sovrintendente con decorrenza dal 4.06.2018. Lamentando il mancato adeguamento stipendiale, ha chiesto la trasmissione del decreto di inquadramento, ricevendo nota dell’Amministrazione che negava la promozione per mancanza del visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio.
Avverso quegli atti il ricorrente ha ottenuto l’accoglimento con sentenza di questo Tribunale, e l’Amministrazione ha corrisposto il trattamento economico correlato alla qualifica di vice sovrintendente. Dopo le sentenze della Corte costituzionale nn. 224/2020 e 75/2024, il ricorrente ha diffidato l’Amministrazione ad attribuire il superiore inquadramento con decorrenza retroattiva, senza riscontro. Ha quindi agito per l’accertamento dell’inadempimento e, in via subordinata, per l’illegittimità del silenzio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione e la ritiene fondata. Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa, i ricorsi dei dipendenti pubblici non privatizzati che non abbiano tempestivamente impugnato gli atti di inquadramento sono inammissibili, poiché la loro posizione giuridica va qualificata come interesse legittimo.
Gli atti di nomina, attenendo alla collocazione autoritativa del soggetto nell’organizzazione dell’ente, hanno natura provvedimentale anche ai fini della determinazione della decorrenza giuridica e devono essere impugnati nel termine decadenziale. Non può valorizzarsi in senso contrario la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 75/2024, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 443/1992 nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario.
La portata ex tunc delle pronunce di incostituzionalità incontra infatti il limite dei rapporti giuridici esauriti, tra cui rientra l’inoppugnabilità degli atti amministrativi per mancata contestazione. Il Collegio richiama il parere del Consiglio di Stato n. 1984 del 2021, reso su questione speculare relativa alla sentenza n. 224/2020, secondo cui le posizioni in ruolo non tempestivamente contestate si consolidano e resistono alle pronunce di illegittimità costituzionale.
La domanda avverso il silenzio, proposta in via subordinata, è parimenti inammissibile. Il consolidamento degli atti fa venir meno l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. La diffida del 26.06.2024 va riqualificata come istanza in autotutela, diretta a incidere su atti ormai inoppugnabili. Il potere di autotutela è espressione di discrezionalità e non è coercibile dall’esterno tramite il silenzio-inadempimento, salvo i casi di autotutela doverosa.
Il Collegio dichiara pertanto inammissibili sia la domanda principale sia quella di accertamento del silenzio. La peculiarità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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