Condono edilizio: insanabilità dell’abuso tipo 1 e irrilevanza del preavviso di rigetto (TAR Sicilia n. 1265 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è dovuto, stante il carattere vincolato del provvedimento, e l’eventuale omissione non vizia il diniego quando, per la natura vincolata dell’atto, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Qualora l’abuso rientri nella tipologia n. 1 della legge n. 326/2003 e l’area sia assoggettata a vincolo paesaggistico, l’opera è insanabile ai sensi dell’art. 32, comma 26, senza che occorra il parere preventivo della Soprintendenza, non essendo configurabile alcun obbligo di coinvolgimento dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Il mero decorso del tempo non radica alcun affidamento sulla regolarizzazione e non determina la formazione del silenzio assenso sull’istanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la determina con cui il Comune ha rigettato l’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 326/2003, volta a regolarizzare l’ampliamento di un fabbricato ad uso residenziale. Le opere consistevano, secondo la prospettazione di parte, in un piccolo soppalco interno e nel modesto ampliamento di un volume tecnico interrato.

Il diniego si fondava sulla riconduzione dell’abuso alla tipologia n. 1 dell’allegato alla medesima legge e sul mancato riscontro a una precedente richiesta di integrazione documentale. Il ricorrente ha dedotto la mancata ricezione della diffida, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, l’illegittimo difetto di istruttoria per mancato coinvolgimento della Soprintendenza, la disparità di trattamento, la violazione del diritto di proprietà e la formazione del silenzio assenso. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, la mancata ricezione della diffida è stata ritenuta non decisiva: nel provvedimento il mancato riscontro è addotto come una, ma non la sola né la principale, delle ragioni del rigetto. Il punto dirimente è la classificazione dell’abuso, rispetto alla quale il ricorrente non ha offerto alcuna evidenza della dedotta modesta entità degli interventi. Trova quindi applicazione l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, restando indimostrato che il provvedimento avrebbe avuto contenuto diverso.

Anche il secondo motivo è infondato. La giurisprudenza dominante esclude l’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto nelle istanze di condono, per il carattere vincolato dell’atto: valorizzare irregolarità formali contrasterebbe con i principi di economicità, speditezza ed efficienza. La stessa logica vale per la diffida, atto non dovuto e inidoneo a incidere sulla validità del provvedimento.

Decisivo è il rigetto del terzo motivo. Il provvedimento riconduce espressamente gli abusi alla tipologia n. 1, insanabile ai sensi dell’art. 32, comma 26, della legge n. 326/2003, in presenza di vincoli imposti a tutela di beni ambientali e paesaggistici, circostanza non contestata. Ne deriva l’infondatezza del vizio di incompetenza: l’affermazione secondo cui gli interventi sarebbero riconducibili a tipologie per cui occorreva il parere della Soprintendenza resta mera deduzione priva di prova, non avendo la parte documentato gli abusi né depositato l’istanza di condono.

Assolutamente generica è la censura sulla disparità di trattamento, per mancata indicazione di un tertium comparationis. Esclusa la violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità, il Collegio ha ribadito che il lungo tempo trascorso non radica alcun affidamento: l’ordinamento tutela solo quello incolpevole, mentre il mantenimento consapevole di un’opera abusiva è attività contra legem. Infine, nessun silenzio assenso è configurabile, poiché in materia edilizia esso presuppone la sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti per il rilascio del titolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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