Opposizione a liquidazione del difensore: legittimazione e interesse (Cass. civ. Sez. II n. 991 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’erronea dichiarazione di contumacia di un’amministrazione statale e l’omessa menzione della costituzione di altra amministrazione costituiscono mere irregolarità, non incidenti sulla validità dell’instaurazione del contraddittorio né sulla decisione. La legittimazione passiva e l’eventuale evocazione in giudizio di un’amministrazione in luogo di altra non determinano nullità, comportando al più la rinnovazione della notificazione, e la relativa doglianza è inammissibile per difetto di interesse quando entrambe le amministrazioni si siano ritualmente costituite. Il ricorrente che contesti in sede di legittimità la liquidazione deve infine indicare le voci e gli importi ritenuti erronei, il valore della controversia e le violazioni dei limiti tariffari.
Il Fatto
Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche liquidava, con decreto, la somma di € 300 in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un giudizio amministrativo. L’avvocato proponeva opposizione e il Tribunale di Ancona, con l’ordinanza impugnata, accoglieva la domanda riconoscendogli la maggior somma di € 837,55, determinata in base ai valori medi della tariffa professionale per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000, al netto delle decurtazioni previste dall’art. 4, comma 4, del D.M. n. 55 del 2014 e dall’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002.
I Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Giustizia proponevano ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, articolando tre motivi. Il controricorrente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. e del principio del contraddittorio, contestando la dichiarazione di contumacia del Ministero della Giustizia nonostante la costituzione del Ministero dell’Economia e Finanze. La Corte ha dichiarato la censura inammissibile: per la parte relativa alla mancata disamina delle difese, il motivo non indica neppure sommariamente il loro contenuto; l’ordinanza impugnata, del resto, affronta in dettaglio la spettanza del compenso, la sua quantificazione, lo scaglione applicabile e le decurtazioni di legge, sicché le difese risultano implicitamente disattese.
Quanto all’eccezione di carenza di legittimazione passiva, la doglianza è priva di adeguato interesse: l’evocazione in giudizio di un’amministrazione statale in luogo di altra non incide sulla validità del rapporto processuale e comporta al più la rinnovazione della notificazione. Nel caso concreto la rinnovazione non era necessaria, poiché entrambe le amministrazioni si erano ritualmente costituite.
La Corte ha poi escluso che l’erronea indicazione della contumacia del Ministero della Giustizia e l’omessa menzione della presenza del Ministero dell’Economia e Finanze integrino una nullità del procedimento o della decisione, trattandosi di semplici irregolarità non incidenti sulla validità del contraddittorio. Con il secondo motivo, relativo alla spettanza della legittimazione passiva al Ministero dell’Economia e Finanze, la censura è stata parimenti dichiarata inammissibile per difetto di interesse, richiamandosi il principio secondo cui l’interesse ad agire esige la prospettazione di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento del giudice (Cass. Sez. III n. 28405 del 2008; Cass. Sez. III n. 15355 del 2010).
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 5, comma quinto, del D.M. n. 55 del 2014, per aver liquidato un compenso superiore al valore medio della tariffa. La censura è inammissibile per difetto di interesse — lo scaglione applicato è esattamente quello invocato dai ricorrenti — e per carenza di specificità, non essendo indicati gli importi che il Tribunale avrebbe dovuto liquidare. È onere della parte che contesti la liquidazione delle spese indicare le voci e gli importi ritenuti erronei, il valore della controversia e le violazioni dei limiti tariffari (Cass. Sez. VI-2 n. 30716 del 2017; Cass. Sez. I n. 18086 del 2009). Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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