Improcedibile il ricorso per accesso agli atti dopo il discarico del tributo (TAR Sicilia n. 583 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito speciale in materia di accesso ai documenti amministrativi, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando la parte ricorrente dichiari, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione. Il processo amministrativo è processo di parti e riconosce la piena disponibilità dell’azione in capo al ricorrente, il quale può rinunciare o dichiarare cessato l’interesse. Il giudice non ha potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire e deve pronunciarsi in conformità alla dichiarazione resa.

Il Fatto

La ricorrente riceveva un sollecito di pagamento emesso dal concessionario per la riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali, nel quale si faceva menzione di un avviso di accertamento esecutivo TARI afferente a due annualità. Per valutare l’opportunità di proporre ricorso davanti al giudice tributario, presentava al Comune e al raggruppamento concessionario una istanza di accesso avente ad oggetto la documentazione relativa a quell’avviso.

Decorsi trenta giorni senza riscontro, impugnava il silenzio-diniego davanti al TAR, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di ostensione. Il Comune si costituiva per resistere. Nelle more, il concessionario adottava un provvedimento di annullamento in autotutela del sollecito per l’intero importo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione di ordine processuale. La produzione documentale depositata dal Comune due giorni prima della camera di consiglio è tardiva. Nel rito dell’accesso, osserva il Tribunale, tutti i termini processuali sono dimezzati per effetto dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., con la conseguenza che i documenti avrebbero dovuto essere versati entro venti giorni liberi prima dell’udienza, secondo il termine dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. La documentazione tardiva non è perciò utilizzabile.

Su questa base il Collegio rileva che, in pendenza del giudizio, il concessionario ha adottato il provvedimento di discarico e annullamento dell’intera somma indicata nel sollecito di pagamento, cioè dell’atto da cui era nata l’esigenza di accesso a fini difensivi. È venuta così meno la stessa ragione dell’ostensione richiesta.

La parte ricorrente, prendendo atto del discarico, ha dichiarato in udienza la propria sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale richiama il principio per cui il processo amministrativo è processo di parti e vige la piena disponibilità dell’interesse al ricorso: la parte può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, come affermato dal Cons. Stato, sez. II, n. 2915 del 2021.

Da ciò discende che il giudice non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire e deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, secondo l’indirizzo confermato da TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 271 del 2024. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Quanto alle spese, le peculiarità della vicenda e dello sviluppo del giudizio giustificano la compensazione tra tutte le parti, nonostante la richiesta di condanna avanzata dalla ricorrente e la difesa del Comune di non avere avuto contezza dell’istanza prima della notificazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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