Licenziamento di fatto illegittimo sospensione disciplinare carabiniere limiti sindacato (TAR Sicilia n. 943 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione sulla gravità dei fatti addebitati a un appartenente alle Forze Armate, ai fini dell’individuazione della sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile dal giudice amministrativo salvo che per manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento dei fatti. L’amministrazione può legittimamente fondare l’addebito disciplinare sulle risultanze di un pregresso procedimento penale, in applicazione del principio di economicità procedimentale, senza obbligo di svolgere una diversa e ulteriore attività istruttoria. L’annullamento della sentenza penale per difetto di soggezione dell’imputato alla legge penale militare non travolge la ricostruzione dei fatti e non incide sugli obblighi disciplinari e di dipendenza gerarchica, che restano fermi. La determinazione dell’entità della sanzione è censurabile solo se priva di sufficiente connessione logico-giuridica tra responsabilità accertate, motivazione e sanzione adottata.
Il Fatto
Il ricorrente, Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, è stato destinatario di una sanzione disciplinare di sospensione dall’impiego per mesi otto, irrogata dal Comando Generale dell’Arma al termine di un’inchiesta formale avviata a seguito di un procedimento penale militare. Il procedimento riguardava l’apertura di un plico contenente documentazione riservata, che il militare avrebbe dovuto consegnare a una Commissione Medica Ospedaliera.
In primo grado il Tribunale Militare aveva condannato il dipendente a pena sospesa; la Corte Militare di Appello, in parziale riforma, aveva rideterminato la pena. La Cassazione ha poi annullato senza rinvio la sentenza di condanna, perché all’epoca dei fatti il militare fruiva di uno status che lo escludeva dalla soggezione alla legge penale militare, ferma restando la qualità di militare e i relativi obblighi disciplinari. Il ricorrente ha quindi impugnato l’atto sanzionatorio davanti al giudice amministrativo, deducendo difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Quanto al primo, ricorda che la valutazione sulla gravità dei fatti addebitati al militare è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo nelle ipotesi sintomatiche di eccesso di potere. L’amministrazione può utilizzare gli elementi raccolti in sede penale, purché i profili di condanna siano oggetto di autonoma valutazione sotto il profilo disciplinare.
Nel caso concreto, l’ufficiale inquirente ha dato conto delle osservazioni difensive e le ha disattese con motivazione coerente. La Corte rileva che la ricostruzione dei fatti operata nei gradi penali non è stata smentita dalla Cassazione, che ha deciso sulla sola assoggettabilità dell’imputato alla legge penale militare. Ne deriva che la scelta di non svolgere ulteriori indagini risponde a una coerente applicazione del principio di economicità procedimentale e non è censurabile per arbitrarietà o travisamento.
Quanto al secondo motivo, il Collegio richiama l’art. 1355 del D.lgs. 66/2010, che impone di commisurare la sanzione al tipo e alla gravità della mancanza, considerando anche i precedenti di servizio. L’art. 1357 del D.lgs. n. 66/2010 consente la sospensione da uno a dodici mesi. La sanzione irrogata rientra quindi nei limiti di legge e risulta supportata dalla valorizzazione di due ulteriori sanzioni disciplinari di corpo, non contestate dal ricorrente.
Il giudice amministrativo, in materia, non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo disciplinare, nemmeno sotto il profilo del principio di proporzionalità, salvo che ricorrano palese travisamento, manifesta illogicità o evidente sproporzione, nella specie esclusi. La motivazione dell’atto appare coerente con il rilievo della Cassazione sulla permanenza degli obblighi disciplinari. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite per le peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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