Ottemperanza della carta del docente: respinta l’astreinte per il contributo alla formazione (TAR Lombardia n. 4099 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente costituisce un contributo finalizzato alla formazione e non un corrispettivo di natura retributiva. Ne consegue che, in sede di giudizio di ottemperanza, la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere respinta in quanto manifestamente iniqua, atteso che l’astreinte assolve una funzione satisfattiva e sanzionatoria propria delle obbligazioni pecuniarie, non estensibile a obblighi di facere infungibile come l’emissione di un titolo di spesa. La nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza non richiede la previa fissazione della somma dovuta per ogni violazione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Lombardia ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnargli la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, per un valore complessivo di € 1.500,00.
Il ricorrente chiedeva altresì la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora e la nomina fin da subito di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile, senza fornire deduzioni sull’andamento della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la notifica del titolo esecutivo avvenuta nel rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, accertata l’incontestata sussistenza dell’an e del quantum del credito, il TAR ha ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato, rilasciando la carta del docente nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, senza diritto a compenso trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio l’ha respinta, ritenendola manifestamente iniqua. La carta del docente, infatti, è stata qualificata come un contributo per l’aggiornamento e la formazione professionale, non già come un corrispettivo. Tale natura ha indotto il giudice a escludere l’applicabilità della penalità di mora, la cui funzione è legata alla soddisfazione di obbligazioni pecuniarie e non si attaglia a un obbligo di facere avente finalità formativa.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto della serialità del contenzioso in materia e dell’assenza di profili di complessità.
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Nota della Redazione
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