Sanzione pecuniaria alternativa all’abbattimento è misura eccezionale (TAR Lombardia n. 1815 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi consistenti in ristrutturazione edilizia pesante, la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione prevista dall’art. 33, secondo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 ha carattere eccezionale e trova applicazione esclusivamente per quelle opere la cui rimozione risulti materialmente impossibile per ragioni tecniche, segnatamente per il rischio di compromissione della stabilità dell’intero edificio. Per le restanti opere l’Amministrazione è tenuta ad applicare la sanzione demolitoria. La sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 sanziona la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione e non può essere irrogata a carico di chi versi in una situazione di fatto che rende materialmente impossibile l’ottemperanza stessa. La quantificazione della sanzione pecuniaria alternativa deve parametrarsi al valore effettivo che l’immobile assume allo stato attuale, tenendo conto sia del mancato completamento delle opere sia della destinazione a demolizione di parte di esse.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile, ha impugnato l’ordinanza di rimozione e ripristino emessa dal Comune, che aveva accertato la realizzazione senza titolo di opere di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione di muri portanti, scale e soletta.
Non eseguito il ripristino, il Comune ha irrogato la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’applicazione della sanzione pecuniaria alternativa ex art. 33, secondo comma, deducendo l’impossibilità di demolire la soletta senza pregiudizio per la stabilità del fabbricato. Il Comune, con provvedimento successivo, ha sostituito l’ordine di demolizione della soletta con la sanzione pecuniaria, confermando per il resto l’ordine di rimozione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso introduttivo, ritenendo infondate o inammissibili le censure avverse all’ordine di ripristino. La descrizione delle opere è sufficiente, essendo contenuta nel corpo del provvedimento e nella relazione di sopralluogo richiamata per relationem, la quale non necessita di allegazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Le opere, consistenti in un insieme sistematico di interventi finalizzati anche al recupero abitativo del sottotetto, vanno qualificate come ristrutturazione edilizia pesante ex art. 10, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, con applicazione del regime sanzionatorio dell’art. 33 e non dell’art. 37.
I primi motivi aggiunti sono accolti. La censura assorbente rileva che il Comune, prima di irrogare la sanzione ex art. 31, comma 4-bis, avrebbe dovuto attendere la conclusione del procedimento attivato su istanza dei ricorrenti per valutare la concreta possibilità del ripristino. La norma non sanziona la realizzazione dell’abuso, ma la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione: non può pertanto essere applicata a chi versi in una situazione di impossibilità materiale dell’ottemperanza.
Quanto ai secondi motivi aggiunti, il Collegio ritiene ammissibile la loro proposizione da parte del solo ricorrente destinatario del provvedimento impugnato. L’art. 43, primo comma, cod. proc. amm. non esige l’identità soggettiva tra ricorso principale e motivi aggiunti, rilevando unicamente la connessione alla medesima vicenda contenziosa.
Nel merito, la censura sulla parziale applicazione della sanzione pecuniaria è infondata. Richiamando l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17 del 7 settembre 2020, il Collegio afferma che la sanzione pecuniaria alternativa è misura eccezionale, applicabile solo per le opere la cui demolizione comprometta la stabilità dell’edificio; per le altre resta ferma la demolizione.
È invece fondata la censura sulla quantificazione. La relazione dell’Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento al valore delle abitazioni finite, senza considerare il mancato completamento delle opere e la destinazione a demolizione di parte di esse. Il Comune, recependo tale stima, ha violato l’art. 33, secondo comma, che impone di parametrare la sanzione al valore effettivo dell’immobile allo stato attuale. Il provvedimento è pertanto annullato, salva la possibilità di nuova quantificazione.
La domanda risarcitoria è infondata, essendo formulata in modo generico e risultando l’impossibilità di utilizzo dell’immobile imputabile al comportamento illecito della ricorrente.
Nota della Redazione
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