Silenzio-inadempimento e sopravvenuto provvedimento espresso: ricorso inammissibile (TAR Sicilia n. 902 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condanna dell’amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 117 c.p.a. presuppone che, al momento della pronuncia del giudice, perduri l’inerzia e non sia venuto meno l’interesse del privato a una declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento. Trattandosi di condizione dell’azione, essa deve sussistere fino alla decisione. L’adozione di un provvedimento espresso in risposta all’istanza rende il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, se interviene prima della proposizione del gravame, oppure improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se sopravviene nel corso del giudizio. Il ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento espresso segue il rito ordinario, con conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

Una società presenta all’Assessorato Regionale della Salute, il 23 luglio 2025, istanza di verifica dei requisiti oggettivi per l’accreditamento istituzionale di quaranta posti letto di residenza sanitaria assistenziale in regime libero-professionale. L’amministrazione riscontra l’istanza con nota del 13 agosto 2025, conosciuta dalla società in pari data, richiamando una precedente nota e le previsioni di un decreto assessoriale pubblicato in G.U.R.S.

Il 1° ottobre 2025 la società notifica ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso. Con motivi aggiunti del 7 ottobre 2025 impugna la nota assessoriale del 13 agosto 2025. L’amministrazione eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso introduttivo, per essere l’istanza già stata riscontrata prima della notifica del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare. Richiamando un proprio consolidato orientamento, ribadisce che la condanna a provvedere presuppone il perdurare dell’inerzia fino alla pronuncia e che l’interesse ad agire deve sussistere al momento della decisione. La giurisprudenza amministrativa distingue la carenza originaria di interesse, quando il provvedimento precede il ricorso, dalla sopravvenuta carenza, quando interviene nelle more del giudizio.

Nel caso di specie la nota in riscontro è stata adottata il 13 agosto 2025 e conosciuta in pari data, mentre il ricorso introduttivo risulta notificato il 1° ottobre 2025. L’inerzia lamentata era dunque cessata prima della proposizione del gravame.

Il ricorso introduttivo è pertanto inammissibile per carenza di interesse. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento del Cons. Stato, sez. IV, n. 3206 del 2024, oltre ai precedenti di Cons. Stato, sez. V, n. 2905 del 2021, sez. III, n. 2660 del 2018, sez. V, n. 1502 del 2016 e sez. V, n. 4605 del 2015.

Quanto ai motivi aggiunti, proposti avverso la nota assessoriale, il loro esame deve compiersi secondo le regole del rito ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a. Si rende quindi necessaria la conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., con rinvio all’udienza pubblica da fissarsi da parte del Presidente della Sezione. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura formale della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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