La clausola di riassorbimento non opera in caso di conferma dell’appaltatore uscente (TAR Basilicata n. 528 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di indicare nell’offerta le modalità di attuazione dell’impegno a garantire la stabilità occupazionale del personale, ai sensi dell’art. 102, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, presuppone un subentro gestorio nel servizio. Qualora l’aggiudicatario coincida con il precedente appaltatore, non sussiste alcun obbligo di presentazione del progetto di riassorbimento, la cui mancata allegazione non può pertanto costituire causa di esclusione. La verifica di anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica ed è espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile se non per illogicità, manifesta irragionevolezza o arbitrarietà; non è configurabile l’anomalia per il solo scostamento del costo del lavoro dalle tabelle ministeriali, essendo ammessi scostamenti giustificati.

Il Fatto

Il Consorzio Hera società cooperativa ha impugnato l’aggiudicazione, disposta dalla Prefettura di Potenza in favore di Officine Sociali società cooperativa sociale, del servizio di gestione e funzionamento del centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio, della durata di ventiquattro mesi. La ricorrente ha contestato sotto molteplici profili l’esito della procedura: l’omessa allegazione, da parte dell’aggiudicataria, del progetto di riassorbimento del personale previsto dalla lex specialis; l’insufficiente istruttoria in merito all’anomalia dell’offerta, ritenuta incongrua in relazione a numerose voci di costo; la sussistenza di precedenti gravi illeciti professionali in capo alla controinteressata. Il ricorso è stato accompagnato da istanza cautelare, rigettata in esito alla camera di consiglio del 10 settembre 2025 per carenza di fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disatteso il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 12 del disciplinare e dell’art. 102 d.lgs. n. 36/2023 per l’omessa presentazione del progetto di riassorbimento. L’interpretazione sistematica e teleologica delle norme, valorizzando i principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 36/2023, ha condotto ad escludere l’effetto espulsivo invocato dalla ricorrente. La finalità della clausola sociale è quella di impegnare l’appaltatore subentrante al riassorbimento dei lavoratori del precedente affidatario. Nel caso di specie, l’aggiudicataria coincideva con il precedente appaltatore: non essendovi alcun passaggio gestionale e alcun lavoratore da riassorbire, la predetta dichiarazione sarebbe risultata priva di oggetto, sicché pretenderne la presentazione si è risolto in un formalismo eccessivo e sproporzionato.

Quanto al secondo motivo, la censura è stata ritenuta inammissibile per genericità. La verifica di anomalia, ha precisato il Tribunale, non può risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo, ma deve avere ad oggetto l’affidabilità complessiva dell’offerta; il giudizio costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di palesi vizi logici. Nel caso di specie, la commissione ha basato la propria valutazione sulla documentazione in gara, senza che la ricorrente avesse dimostrato l’insostenibilità dell’offerta rispetto alle voci contestate. Quanto al costo del personale inferiore alle tabelle ministeriali, sono stati evidenziati gli elementi di defalco legittimamente operabili, come l’indennità di turno o gli scatti di anzianità, e richiamato il principio per cui il solo scostamento non determina l’anomalia dell’offerta.

Infine, il terzo motivo è stato ritenuto infondato: gli accertamenti svolti dalla stazione appaltante hanno escluso la rilevanza di precedenti illeciti professionali, risultando il rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura riferito a episodi verificatisi sotto la gestione di altro operatore economico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *