Equiparazione TFA-INDIRE legittima per percorsi derogatori (TAR Lazio n. 14298 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta del legislatore di introdurre, con il D.L. n. 71/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2024, percorsi di specializzazione derogatori e transitori per il sostegno didattico, destinati a soggetti con specifici requisiti di servizio o con titolo conseguito all’estero, non viola il principio di parità di trattamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost., essendo tali percorsi rivolti a situazioni soggettive diverse e finalizzati a valorizzare competenze ed esperienze già acquisite. Il titolo di specializzazione conseguito all’esito di tali percorsi ha valore ordinamentale ed equivalente a quello del TFA ordinario, con la conseguenza che l’equiparazione del punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze non è irragionevole. L’assenza di prova selettiva in ingresso e la durata ridotta dei percorsi derogatori sono compensate dalla previsione di specifici requisiti di accesso e non denotano una minore qualità della formazione. Il parere dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, di cui all’art. 15, comma 4, d.lgs. n. 66/2017, ha natura facoltativa e la sua mancata acquisizione non determina illegittimità degli atti. La legittima aspettativa dei docenti TFA alla spendibilità del proprio titolo in ambito lavorativo cede all’interesse pubblico a garantire un’adeguata platea di insegnanti specializzati.
Il Fatto
Alcuni docenti di sostegno, specializzati tramite i percorsi TFA, hanno proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di emanare il decreto attuativo previsto dal D.L. n. 71/2024, nonché l’istituzione di due graduatorie distinte tra docenti formati con il percorso TFA ordinario e docenti che avrebbero frequentato i corsi abbreviati gestiti da INDIRE. Con successivi motivi aggiunti, hanno impugnato i decreti ministeriali attuativi e l’O.M. n. 27/2026, nella parte in cui equiparano il punteggio tra i due percorsi formativi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso principale avverso il silenzio-rifiuto, in ragione dell’avvenuta adozione dei decreti attuativi oggetto della contestata inerzia, e ha respinto nel merito i motivi aggiunti. Il Collegio ha ravvisato nella disciplina dei percorsi formativi derogatori una precisa scelta del legislatore, di natura eccezionale e transitoria, volta a sopperire al fabbisogno di docenti specializzati e a valorizzare l’esperienza professionale dei precari con pluriennale servizio e il titolo conseguito all’estero da altri docenti.
La Corte ha escluso la disparità di trattamento tra i percorsi TFA ordinari e quelli derogatori, evidenziando che i due percorsi sono destinati a soggetti in situazioni diverse. La minore durata e le differenze didattiche dei corsi INDIRE non costituiscono indice di minore qualità, ma conseguenza della valorizzazione di competenze ed esperienze professionali già possedute. Il contenuto dell’iter formativo è stato ritenuto sovrapponibile a quello del TFA ordinario, essendo articolato nei medesimi ambiti disciplinari, con insegnamenti e laboratori ripresi dall’allegato B al D.M. 30 settembre 2011. L’esonero dal tirocinio, ove previsto, è limitato ai docenti con comprovata esperienza di servizio sul sostegno.
Quanto alla minore quantificazione dei crediti formativi (trenta, elevati a quaranta in sede attuativa), il Collegio ha precisato che essa è prevista dallo stesso legislatore, in via straordinaria e transitoria, e che non sarebbe conforme alla disciplina legale un intervento del Ministero volto a differenziare il valore del titolo in base al percorso svolto. Il titolo di specializzazione rilasciato al termine dei percorsi derogatori deve intendersi come titolo ordinamentale, di valore ordinario ed equivalente a quello TFA.
Il TAR ha inoltre respinto la censura relativa alla mancata acquisizione del parere dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, qualificato come facoltativo dall’art. 15, comma 4, d.lgs. n. 66/2017. Infine, quanto alla lesione del legittimo affidamento, la Corte ha ritenuto che l’aspettativa dei docenti TFA alla spendibilità del titolo, pur meritevole di tutela in astratto, ceda all’interesse pubblico ad avere un’adeguata platea di insegnanti specializzati per alunni con bisogni speciali, essendo il fabbisogno misurato a livello nazionale e per tutti i gradi di istruzione.
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Nota della Redazione
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