Nullità dell’atto elusivo del giudicato e limiti cognitivi del giudice dell’ottemperanza (TAR Sicilia n. 909 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza è investito del potere di dichiarare la nullità del provvedimento sopravvenuto al giudicato che ne costituisca violazione o elusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21-septies, legge n. 241/1990 e 114, comma 4, lett. b), c.p.a., senza che sia necessaria una sua formale impugnazione con atto notificato, essendo sufficiente a tal fine anche una memoria difensiva. Il potere dichiarativo può essere esercitato d’ufficio. Nel giudizio di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, tuttavia, l’attività del giudice amministrativo è meramente esecutiva: non sono ammissibili domande che richiedano un’attività di precisazione e integrazione del giudicato, restando la relativa cognizione riservata al giudice ordinario.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di conferimento di un incarico di responsabile di struttura semplice a valenza dipartimentale a un altro candidato, condannando la struttura sanitaria a rinnovare la procedura comparativa nel rispetto della motivazione e degli obblighi contrattuali.

Dopo la proposizione del ricorso, la struttura ha riavviato la procedura, concludendola con una nuova delibera che ha confermato l’attribuzione dell’incarico al medesimo candidato. Il ricorrente ha dedotto la nullità di tale delibera per violazione ed elusione del giudicato, chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’incarico ovvero la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio per cui, quando sopravvenga al giudicato e al ricorso d’esecuzione un provvedimento che il ricorrente reputi violativo o elusivo del decisum, non è necessaria la sua formale impugnazione: il giudice dell’ottemperanza è ritualmente investito del potere di dichiararne la nullità, ai sensi degli artt. 21-septies, legge n. 241/1990 e 114, comma 4, lett. b), c.p.a., potendo rilevarla anche d’ufficio.

Nel caso concreto, la sentenza ottemperanda aveva stabilito che, in punto di obiettivi assegnati e conseguiti, dovesse tenersi conto unicamente delle schede di valutazione rese annualmente dall’Organismo esterno ed indipendente previsto dall’art. 19, comma 7, lett. d), CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019, non potendo tali schede essere sostituite dalle dichiarazioni dei responsabili delle strutture sovraordinate, fondate su rapporti personali o conoscenza diretta dei candidati.

La nuova delibera, fondandosi sul verbale che aveva fatto nuovamente riferimento alle relazioni dei responsabili sovraordinati in assenza delle schede di performance, si pone in violazione del giudicato. Il provvedimento è pertanto nullo e il ricorso è accolto, con ordine all’Azienda di dare corretta esecuzione entro trenta giorni e nomina, in caso di ulteriore inadempienza, di un commissario ad acta.

Il Collegio dichiara invece inammissibile la domanda di accertamento del diritto del ricorrente all’incarico. Nella specie la cognizione è limitata ai momenti strettamente consequenziali al giudicato di un giudice ordinario: non sono concepibili momenti cognitivi autonomi, né attività di precisazione e integrazione, pena la violazione del riparto di giurisdizione. La sentenza ottemperanda aveva del resto espressamente escluso la condanna al conferimento dell’incarico.

Non sussistono infine le condizioni per la penalità di mora, sufficienti essendo le misure disposte e giustificandosi la mancata condanna con l’esigenza di contenere la spesa pubblica. Le spese seguono la soccombenza della struttura, con compensazione verso la parte controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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