Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro per la carta docente: il TAR nomina il commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Lombardia n. 2367 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., accoglie il ricorso proposto per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che ha riconosciuto il diritto del docente alla carta elettronica per la formazione, quando l’Amministrazione sia rimasta inerte nonostante la notificazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In caso di persistente inottemperanza, il tribunale dispone la nomina di un commissario ad acta, individuato nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, il quale è autorizzato a ricorrere, in caso di incapienza di fondi, al pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro, con sentenza pubblicata il 23 giugno 2025 e notificata il 24 giugno 2025, il riconoscimento del diritto alla c.d. carta docente per gli anni scolastici specificati, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di euro 2.000,00.
La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato. Tuttavia, l’Amministrazione non aveva dato corso ad alcun adempimento esecutivo. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata al Ministero in data 24 giugno 2025 ed era passata in giudicato, e che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza che l’Amministrazione avesse provveduto all’esecuzione.
Il collegio ha pertanto disposto la condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, il quale, a semplice richiesta della parte, avrebbe dovuto porre in essere ogni atto necessario all’esecuzione entro i successivi sessanta giorni.
Quanto alle modalità operative, il commissario è stato espressamente autorizzato a ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Il TAR ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si sarebbe dato luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Nella liquidazione il collegio ha tenuto conto del carattere seriale della controversia, richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221.
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Nota della Redazione
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