Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’adempimento (TAR Sicilia n. 777 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il ricorrente assolve il proprio onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, nonché l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione per l’adempimento. Spetta invece all’Amministrazione intimata, in forza del principio sancito dall’art. 2697 c.c., provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, e dunque l’avvenuto adempimento. La mera costituzione in giudizio, senza allegazioni né documentazione dell’esecuzione, non vale a soddisfare tale onere e non impedisce l’accoglimento del ricorso. Il Giudice amministrativo accerta pertanto la persistente inottemperanza e ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Giudice del lavoro una sentenza che gli riconosceva il diritto a fruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per un valore complessivo di € 2000,00, oltre interessi legali.
Non avendo l’Amministrazione dato spontanea esecuzione al titolo, benché ritualmente notificato e passato in giudicato, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza allegare l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, verificando la sussistenza di tutti i presupposti di legge dell’ottemperanza. La pretesa del ricorrente poggia su un titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo, ed è decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Il passaggio centrale attiene alla distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale richiama l’art. 2697 c.c. e osserva che il ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Di converso, gravava sull’Amministrazione l’onere di provare l’estinzione o l’inefficacia di quel fatto.
L’Amministrazione, pur costituendosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna giustificazione dell’inadempimento. Tale condotta processuale non consente di ritenere assolto l’onere probatorio, con la conseguenza che la persistente inottemperanza resta accertata.
Il ricorso è stato quindi accolto, ordinando all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni. È stato nominato sin d’ora Commissario ad acta un dirigente della stessa Amministrazione, con facoltà di delega, senza diritto a compenso, rientrando l’attività nella retribuzione dirigenziale. A sostegno, il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenuto applicabile per analogia alle altre condanne pecuniarie, con richiamo a plurimi precedenti dei Tribunali amministrativi regionali. Le spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori del ricorrente, avuto riguardo al carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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