Giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Sicilia n. 778 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente assolve al proprio onere probatorio dimostrando l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, nonché l’inutile decorso del termine per l’adempimento. Applicando il criterio dell’art. 2697 c.c., i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli: grava pertanto sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento o l’estinzione del diritto. La mancata allegazione dell’adempimento, in assenza di valida giustificazione, integra il presupposto per l’accoglimento del ricorso ex art. 112 c.p.a. e per la nomina del Commissario ad acta. Al Commissario ad acta individuato in un dirigente della stessa Amministrazione non è riconosciuto alcun compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, con sentenza n. 518/2025, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di usufruire del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per un valore complessivo di 1500,00 euro, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.

La sentenza è stata notificata e non è stata impugnata, passando in giudicato. Poiché il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha spontaneamente dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle spese. L’Amministrazione, regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, verificando la sussistenza di tutti i presupposti di legge dell’ottemperanza. Il titolo esecutivo è stato ritualmente notificato ed è passato in giudicato, ed è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, senza che consti alcun adempimento del Ministero.

La parte argomentativa più rilevante riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Collegio applica il principio dell’art. 2697 c.c. nel rito ottemperanza: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi vi ha interesse. La ricorrente ha assolto al proprio onere dimostrando il fatto costitutivo del diritto ad agire ex art. 112, comma II, lett. c), c.p.a..

Incombeva dunque sull’Amministrazione provare l’inefficacia di tale fatto o l’estinzione del diritto. Il Ministero non ha dedotto di aver adempiuto, né ha offerto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine di integrale esecuzione del giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il Commissario non avrà diritto ad alcun compenso: trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, estendendone l’applicazione per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in 500,00 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari, avuto riguardo al carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *