Poteri del commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza lavoristico (TAR Sicilia n. 1377 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammesso, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro. Accertato il rituale esperimento dell’azione e il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta. Questi è tenuto ad assicurare il pagamento anche in assenza di fondi di bilancio o di disponibilità di cassa, non costituendo tali circostanze legittima causa di impedimento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere invece negata in ragione delle note difficoltà di adempimento connesse alla crisi della finanza pubblica.
Il Fatto
Una lavoratrice ha ottenuto dal Tribunale Ordinario una sentenza che, disapplicando un decreto di ricostruzione di carriera, le ha riconosciuto la progressione economica e gli scatti di anzianità nella fascia stipendiale superiore, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento degli incrementi maturati. La sentenza, pubblicata nel maggio 2024 e notificata nel novembre 2024, è passata in giudicato senza impugnazione.
Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, e persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza del presupposto oggettivo dell’azione. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione prodotta in atti. Rientra pertanto tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’esperimento del rimedio.
Il Tribunale ha poi accertato il rispetto dei termini: quello decennale ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. È stata inoltre documentata la notificazione della sentenza all’Amministrazione, requisito richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, constatato il perdurante inadempimento, il Collegio ha riconosciuto l’obbligo giuridico del Ministero di dare esecuzione al titolo. Ha quindi ordinato l’adempimento entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuandolo in un dirigente generale del medesimo Ministero, con facoltà di delega. L’ausiliario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, richiamando la giurisprudenza amministrativa in termini. Ha inoltre escluso il diritto al compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
È stata invece disattesa la domanda di penalità di mora. Il Collegio ha richiamato le note difficoltà di adempimento legate alla perdurante crisi della finanza pubblica e all’ingente debito pubblico, qualificate come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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