Inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato sulla Carta Docente: ordine di esecuzione e commissario ad acta (TAR Lazio n. 12561 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire il giudicato del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto del docente precario alla Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione integra gli estremi della inottemperanza. L’Amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà economico-finanziarie, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an ed al quando dell’adempimento, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che l’Amministrazione abbia ottemperato né giustificato l’inerzia, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso, ordina l’esecuzione del giudicato in un termine assegnato e nomina sin da ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma la declaratoria del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2024/2025, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio per un valore di € 500,00, oltre interessi. A fronte della mancata esecuzione della pronuncia, passata in giudicato, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con formula di stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio dichiara il ricorso ammissibile, essendo ritualmente notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e definitiva la pronuncia di cui è chiesta l’esecuzione, e sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. Nel merito, il Collegio ritiene il ricorso fondato: è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione e l’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento né ha fornito giustificazioni per l’inerzia serbata, integrando così gli estremi della inottemperanza, in conformità alla giurisprudenza del Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 22 maggio 2023.
La motivazione richiama la funzione del giudizio di ottemperanza, consistente nel far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’Amministrazione con un comportamento omissivo. L’oggetto del giudizio è la verifica della corretta attuazione del giudicato, ex artt. 34, comma 1, lett. e), e 112, comma 1, cod. proc. amm., l’Amministrazione essendo sempre tenuta ad eseguirlo senza alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, alla stregua del principio espresso da Corte cost. n. 419/1995 e da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 10 aprile 2012.
La condotta omissiva del Ministero, che non ha svolto difese sostanziali, ha precluso alla ricorrente il conseguimento dell’utilitas giuridica riconosciutale dal giudice ordinario. Il Collegio accoglie pertanto il ricorso e ordina al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando sin da ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e senza compenso.
Considerato l’elevato numero di ricorsi seriali determinati dalla persistente inerzia dell’Amministrazione, il TAR dispone infine l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero. Le spese di lite, liquidate in € 800,00, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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