Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Sicilia n. 775 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, la prova del fatto costitutivo del diritto all’esecuzione grava sul ricorrente, che la fornisce con il titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato. Su chi ha interesse a eccepirli incombe invece l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ai sensi dell’art. 2697 c.c. L’Amministrazione che si costituisca senza dedurre l’avvenuto adempimento, né alcuna valida giustificazione dell’inadempimento, non assolve tale onere. Il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. va pertanto accolto, con assegnazione del termine e nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

Con sentenza del giudice del lavoro il docente aveva ottenuto il riconoscimento del diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per alcuni anni scolastici, per un valore complessivo di € 2.000,00, oltre rivalutazione e interessi nei limiti del divieto di cumulo.

La sentenza, ritualmente notificata, era passata in giudicato senza che l’Amministrazione vi desse spontanea esecuzione. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, verificando la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo notificato e definitivo ed è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che risulti alcun adempimento.

Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Tribunale richiama l’art. 2697 c.c. e osserva che i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Il ricorrente aveva fornito la prova del fatto costitutivo del diritto all’esecuzione, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Su questa base, incombeva sull’Amministrazione provare l’inefficacia di quel fatto o l’estinzione del diritto. Essa, pur costituitasi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento: la condotta processuale si risolve dunque in una soccombenza.

Il ricorso è stato accolto con ordine di integrale ottemperanza al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega, chiamato ad agire entro ulteriori novanta giorni dalla scadenza del primo termine.

Il Collegio ha escluso ogni compenso per il commissario, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando in via analogica l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, e confortando la soluzione con la giurisprudenza amministrativa citata. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, in ragione del carattere seriale della controversia, assimilata alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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