Revisione prezzi art 26 d l 50 2022 difetto giurisdizione giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 714 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di adeguamento automatico dei prezzi previsto dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022 non integra la revisione prezzi disciplinata dal codice dei contratti, ma costituisce misura straordinaria e obbligatoria che non lascia alla stazione appaltante alcun margine di discrezionalità né sull’an né sul quantum. L’atto di aggiornamento del corrispettivo, collocandosi nella fase esecutiva del rapporto, è pienamente paritetico e sottratto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., appartiene al giudice ordinario. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., non essendo configurabile una posizione di interesse legittimo in capo al privato.
Il Fatto
Una società appaltatrice ha eseguito, in forza di contratto del 29 marzo 2023, i “Lavori di manutenzione stradale” per conto di un Comune, per un importo di oltre 190.000 euro. I lavori sono stati consegnati l’8 maggio 2023 e ultimati il 24 settembre 2024.
A fronte dell’aumento eccezionale dei costi dei materiali, la società ha chiesto la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022, quantificando la somma in 62.078,92 euro. L’istanza, reiterata con diffida e messa in mora del 16 maggio 2025, è rimasta inevasa. La società ha quindi agito davanti al TAR per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, invocando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, disattendendo la tesi della ricorrente. Preliminarmente ha escluso l’obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la questione di giurisdizione era già stata prospettata dalla stessa parte nel ricorso e, dunque, nessuna pronuncia a sorpresa poteva configurarsi.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’individuazione del plesso giurisdizionale competente sull’art. 26 del d.l. n. 50/2022 è tuttora controversa, dando atto dell’orientamento che riconduce l’istituto alla giurisdizione esclusiva amministrativa. Ha tuttavia aderito all’opposto indirizzo, ribadito dal Cons. Stato n. 9568 del 4 dicembre 2025.
Il Collegio ha ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l’art. 103, primo comma, Cost. non attribuisce al legislatore una discrezionalità incondizionata, dovendo le “particolari materie” partecipare della natura della giurisdizione di legittimità e richiedere che la pubblica amministrazione agisca come autorità. Ha richiamato sul punto le pronunce della Corte cost. n. 204/2004, n. 191/2006 e n. 140/2007, nonché le Sezioni Unite n. 18267 del 2019 e n. 21990/2020.
Applicando tali principi, il TAR ha qualificato il meccanismo dell’art. 26 come rimedio che erode ogni margine di discrezionalità: l’adeguamento è dovuto nell’an ed è ancorato a parametri legislativi nel quantum, coincidenti con i prezzari regionali aggiornati. Esso differisce dalla revisione prezzi in senso stretto, diretta a preservare il sinallagma funzionale, configurandosi come misura straordinaria dettata dall’emergenza economica. L’atto di aggiornamento del corrispettivo resta quindi paritetico.
Il Collegio ha poi distinto l’art. 26 dall’art. 29 del d.l. n. 4/2022, per il quale la giurisdizione amministrativa è stata affermata, poiché quest’ultimo rimette alla stazione appaltante la fissazione del contenuto della clausola revisionale. Ha infine escluso che l’azione avverso il silenzio possa radicare la giurisdizione: il rimedio presuppone la sussistenza di un interesse legittimo. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.