Esecuzione del giudicato e commissario ad acta: no alla penalità di mora (TAR Sicilia n. 712 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e la persistente inottemperanza dell’ente pubblico obbligato, ordina l’adozione di ogni atto necessario all’esecuzione entro un termine assegnato e nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta. La domanda di condanna alla penalità di mora, pur non presupponendo l’istanza di parte, va respinta quando risulti manifestamente iniqua, valutati il tempo trascorso dalla notificazione della sentenza e dal suo passaggio in giudicato, la natura del credito e l’entità delle somme pretese. Il commissario è tenuto ad allocare la somma in bilancio, a espletare le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento e a reperire materialmente le risorse, senza che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano giustificare l’inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito davanti al TAR Sicilia per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Caltagirone, con cui l’ente gestore di una casa di riposo era stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.240,30 oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

L’ente intimato non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato anzitutto i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza è stata notificata presso la sede dell’ente il 3 aprile 2025 ed è passata in giudicato come da attestazione del Funzionario Giudiziario del Tribunale di Caltagirone. Da tale notifica è decorso il termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.

Accertata la perdurante inottemperanza, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’ente di adottare ogni atto necessario alla corresponsione delle somme dovute, entro 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore.

Il Collegio ha poi respinto la domanda di penalità di mora. La relativa condanna, pur non richiedendo l’istanza di parte, deve essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua. Nel caso concreto il giudice ha valorizzato il tempo effettivamente trascorso dalla notificazione della sentenza e dal suo passaggio in giudicato, la natura del credito e l’entità delle somme pretese.

Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Caltagirone, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ente. Il commissario si insedia su richiesta formale della parte, corredata da dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e provvede entro 90 giorni dalla ricezione.

Il Collegio ha precisato i poteri dell’organo straordinario: allocazione della somma in bilancio, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, reperimento materiale delle risorse. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Il compenso del commissario è liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico, decorrenti da tale momento e non dal successivo deposito della relazione, come affermato da Cass. civ. sez. II n. 28952 del 2011. Le spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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