Limite minimo di frequenza e deroghe tassative: esclusione dallo scrutinio legittima se la documentazione non è prodotta (TAR Puglia n. 356 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato costituisce requisito ineludibile per la validità dell’anno scolastico e la sua mancata osservanza, comprensiva delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva. Le deroghe al limite minimo di frequenza hanno carattere eccezionale e la loro elencazione regolamentare è da ritenersi tassativa, non estendibile in via analogica. La deroga è subordinata alla tempestiva produzione della documentazione da parte della famiglia, affinché il consiglio di classe possa valutarla, restando onere del docente o dell’istituzione scolastica la verifica della sussistenza dei presupposti. Il limite minimo di frequenza assolve la funzione di garantire la continuità didattica, la linearità e costanza del percorso di apprendimento e l’attendibilità della valutazione.

Il Fatto

Il genitore di un alunno, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, impugnava il verbale dello scrutinio finale con cui il Liceo Scientifico aveva deliberato l’esclusione dello studente dallo scrutinio e la non ammissione alla classe successiva per il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza (387 ore di assenza). Il ricorrente lamentava l’applicazione puramente aritmetica dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 e l’omessa attuazione della deroga prevista dall’art. 6 del Regolamento d’Istituto, nonostante la presenza di voti positivi in pagella. Con istanza di riesame del 16 giugno 2026, rimasta senza riscontro, il ricorrente chiedeva l’annullamento in autotutela del provvedimento, proponendo altresì domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dell’esclusione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo il ricorso non assistito da elementi di fondatezza. Il Collegio ha preliminarmente richiamato il disposto dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009, che subordina la validità dell’anno scolastico alla frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, precisando che il mancato conseguimento del limite minimo, comprensivo delle deroghe riconosciute, determina l’esclusione dallo scrutinio finale. Analoga previsione, per il primo ciclo, è contenuta nell’art. 5 del d.lgs. 62/2017, che conferma il carattere ineludibile della soglia di frequenza e la possibilità di deroghe solo in casi eccezionali e congruamente documentati, deliberate dal collegio dei docenti.

Quanto alla deroga invocata, il Collegio ha osservato che l’art. 6 del Regolamento d’Istituto recepisce le indicazioni normative, prevedendo al comma 1 deroghe ai limiti minimi di frequenza solo in casi eccezionali e documentati, e indicando al comma 2 un elenco tassativo di ipotesi: gravi motivi di salute documentati da strutture pubbliche, terapie programmate o ricoveri ospedalieri, gravi situazioni di disagio socio-economico-culturale familiare, attività sportive agonistiche o di Conservatorio, confessioni religiose, inserimento tardivo di studenti stranieri o ricongiungimento temporaneo con genitore all’estero. Il carattere eccezionale delle deroghe impone una lettura tassativa e non estensibile in via analogica delle fattispecie contemplate.

Nel caso di specie, la documentazione sanitaria (certificazione del Servizio di Psicologia Clinica Ospedaliera che accertava un disturbo da lutto persistente e complicato) non era stata mai consegnata all’istituto nel corso dell’anno, né allegata all’email del 17 gennaio 2026, in quanto successiva, né esibita in sede di colloqui o con l’istanza di riesame. Il procedimento di deroga non è stato pertanto correttamente e tempestivamente attivato dalla famiglia, come richiesto dal comma 2 dell’art. 6 del Regolamento.

Il Collegio ha infine richiamato la giurisprudenza (cfr. TAR Lecce, sez. II, 10 settembre 2025, n. 1292) secondo cui il limite minimo di frequenza assolve la funzione di garantire la continuità didattica e l’attendibilità della valutazione, e le deroghe sono possibili esclusivamente per assenze documentate e continuative che non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno. Nel caso in esame, la presenza di numerose insufficienze, pur mitigate da alcuni miglioramenti, confermava il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento in molte discipline, anche caratterizzanti il percorso di studio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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