Motivazione specifica necessaria per il DASPO di durata massima (TAR Sicilia n. 2376 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, ha natura di misura di prevenzione amministrativa e non postula un accertamento penale definitivo, potendo fondarsi su elementi indiziari e su precedenti di polizia. La deroga all’art. 7 della legge n. 241 del 1990 è giustificata dalle esigenze di celerità connesse alla frequenza delle competizioni sportive. Tuttavia, ove l’Amministrazione applichi il massimo edittale quinquennale, la determinazione della durata deve trovare uno specifico e proporzionato riscontro motivazionale, non essendo sufficiente il richiamo alla gravità oggettiva del fatto e ai profili soggettivi del destinatario.
Il Fatto
Con ricorso notificato l’11 luglio 2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Palermo del 13 maggio 2024, con cui, ai sensi dell’art. 6, commi 1, lett. b) e c), 1-ter, 2 e 5, della legge n. 401 del 1989, gli è stato imposto il divieto di accesso agli impianti sportivi per cinque anni, con obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia in occasione degli incontri della squadra locale.
Il provvedimento muove dall’episodio del 5 maggio 2024, quando il ricorrente, ripreso dal sistema di videosorveglianza, avrebbe acceso e lanciato un petardo verso il terreno di gioco durante l’incontro Palermo–Ascoli, causando l’interruzione della gara e l’intervento dei Vigili del fuoco. Il Questore ha valorizzato anche precedenti risalenti al 2022 e al 2024, oltre a un pregresso avviso orale. Il ricorrente ha dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria e la sproporzione della durata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso solo in parte. Quanto al primo motivo, il TAR conferma che l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non opera in termini assoluti, essendo la stessa legge n. 241 del 1990 a fare salve le esigenze di celerità. Il DASPO è strutturalmente compatibile con un modello procedimentale accelerato, specie quando il Questore, di fronte a una condotta appena consumata e documentalmente acquisita, ritenga necessario neutralizzare senza ritardo il rischio di reiterazione.
Sul punto il Collegio richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il DASPO non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità intrinseche alla sua natura preventiva, citando, tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, n. 7945 del 2021, n. 8381 del 2022, C.G.A. n. 392 del 2020, TAR Sicilia, Catania, n. 339 del 2024 e TAR Emilia-Romagna, Bologna, n. 343 del 2016. La relazione di servizio, la comunicazione di notizia di reato e la documentazione videofotografica sono state ritenute idonee a identificare il ricorrente quale autore del lancio. Quanto ai fatti precedenti, il provvedimento non li evoca come titoli di responsabilità penale definitiva, ma come indicatori di una possibile continuità comportamentale, valutazione autonoma rispetto all’esito del procedimento penale.
Il secondo motivo è invece fondato nei soli limiti relativi alla durata. Il sindacato del giudice amministrativo non si sostituisce al giudizio di prevenzione del Questore, ma ne verifica la coerenza logica, la sufficienza istruttoria e la non manifesta sproporzione. L’art. 6, comma 5, della legge n. 401 del 1989 prevede una forbice tra un anno e cinque anni: l’ampiezza di tale intervallo implica che, ove si applichi il massimo, la durata debba trovare uno specifico riscontro motivazionale, relazionato non solo alla gravità del fatto, ma anche alla concreta necessità di protrazione della misura.
Nel caso di specie il provvedimento non esplicita l’iter logico seguito per giungere direttamente al massimo edittale, non consentendo di comprendere perché non fosse sufficiente una durata intermedia. Il Collegio richiama sul punto TAR Sicilia, Palermo, n. 1960 del 2024 e n. 1621 del 2024, e distingue la fattispecie da quella esaminata dal C.G.A. n. 337 del 2024 e dalla successiva sentenza TAR Sicilia n. 1323 del 2025, poiché qui si verte in condotta attiva di lancio di materiale esplodente all’interno dello stadio, durante la gara. La maggiore gravità conferma la legittimità dell’an della misura, ma non esonera dall’onere di motivare la durata massima. Il provvedimento è pertanto annullato nella sola parte in cui dispone il divieto e la prescrizione accessoria per un periodo superiore a un anno, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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