Regressione tariffaria e tetti di spesa: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 2593 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla regressione tariffaria e al recupero del saldo amministrativo contabile vantato da una ASL nei confronti di una struttura sanitaria accreditata hanno contenuto meramente patrimoniale. Esse attengono al rapporto interno tra amministrazione e soggetto accreditato e si prestano ad essere schematizzate secondo il binomio obbligo-pretesa, senza che assuma rilievo un potere autoritativo riservato alla pubblica amministrazione a tutela di interessi generali. Ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, quando non siano impugnati gli atti di programmazione regionale che definiscono i tetti di spesa. La giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. non ricomprende tali controversie.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di prestazioni di diagnostica di laboratorio ha impugnato la nota con cui l’ASL ha comunicato la chiusura del procedimento di recupero del saldo amministrativo contabile dell’anno 2014, quantificando in € 22.575,30 l’importo asseritamente dovuto a titolo di regressione tariffaria. Con il medesimo ricorso la struttura ha impugnato gli atti presupposti richiamati nella comunicazione di chiusura.
La ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione della pretesa creditoria e la lesione del legittimo affidamento, per essere la richiesta intervenuta a oltre dieci anni dall’esercizio finanziario di riferimento. L’ASL si è costituita eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, richiamando integralmente i propri precedenti su analoga fattispecie e i più recenti arresti delle Sezioni Unite della Cassazione.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione della pretesa. Poiché non risultano impugnati gli atti di programmazione regionale che definiscono i tetti di spesa, la regressione tariffaria costituisce un meccanismo cui le strutture accreditate sono sottoposte per via convenzionale. Gli atti dell’ASL relativi al saldo 2014 sono quindi strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui l’azienda si ritiene titolare.
La Cassazione, sul regolamento di giurisdizione proposto dalla resistente in relazione a procedimenti dello stesso genere, ha stabilito che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinenti al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario del servizio, ove la contrapposizione si schematizza secondo il binomio obbligo-pretesa, senza che rilevi un potere di intervento riservato alla pubblica amministrazione.
In materia di regressione tariffaria, la controversia concerne soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del soggetto accreditato, senza coinvolgere una verifica dell’azione autoritativa. Da un lato l’ASL è priva di potere discrezionale quando il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall’altro il pagamento delle prestazioni rese dai privati accreditati avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali.
Il Tribunale ha inoltre escluso che nel caso di specie si lamentasse la violazione del giudicato relativo a precedenti decisioni rese tra le parti. Ha quindi dichiarato l’inammissibilità, facendo salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, riproponibile innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate, tenuto conto del momento di proposizione della domanda e delle successive evoluzioni giurisprudenziali in punto di giurisdizione.
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Nota della Redazione
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