Carta docente, ottemperanza accolta ma penalità di mora esclusa (TAR Sicilia n. 656 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza che accerta il diritto del docente all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e nomina, in caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta. L’azione esecutiva è ammissibile solo quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dall’adempimento spontaneo. La penalità di mora non va applicata automaticamente: la sua esclusione è giustificata dalla complessità del procedimento esecutivo e dall’eccezionale mole dei giudizi pendenti sulla stessa materia.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Enna, Sezione Lavoro e Previdenza, con cui era stato accertato il suo diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un valore di € 500,00 per ciascuna annualità.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza della condizione di ammissibilità dell’azione esecutiva. Il ricorso è stato notificato il 12 dicembre 2025, mentre la notifica della decisione all’Amministrazione è avvenuta il 17 luglio 2025: al momento della proposizione risultava dunque decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dalla legge n. 388/2000 e dal decreto-legge n. 269/2003.

Accertato che la sentenza portata in esecuzione è passata in giudicato e che l’Amministrazione non ha adempiuto, il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla pronuncia entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva nel successivo termine di novanta giorni e senza ulteriore compenso. Il Collegio richiama, per analogia, l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando in senso conforme alcune pronunce dei TAR.

È stata invece respinta la domanda di condanna alla penalità di mora. L’esecuzione delle sentenze che impongono l’attivazione della carta elettronica del docente comporta l’instaurazione di un procedimento complesso, che coinvolge più soggetti; il ritardo del Ministero appare inoltre riconducibile all’eccezionale mole di procedimenti concernenti il rilascio della carta, come dimostrato dal vasto contenzioso insorto.

Le spese, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della sua natura, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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