Nullità della delibera ARERA per elusione del giudicato sui costi di dispacciamento (TAR Lombardia n. 3893 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo formatosi sull’annullamento di una delibera ARERA in materia di costi di dispacciamento delle reti interne di utenza vincola l’Autorità, in sede di riesercizio del potere, ad allocare i corrispettivi in termini proporzionali ed adeguati all’effettivo utilizzo del servizio, parametrandoli al volume di energia elettrica scambiata con la rete pubblica. Non è conforme al giudicato la nuova delibera che, pur svolta una più compiuta istruttoria, confermi l’equiparazione tra utenti dei sistemi di distribuzione chiusi e utenti della rete pubblica quanto ai costi del servizio. Un tale provvedimento, adottato con un diverso iter motivazionale per pervenire al medesimo esito già ritenuto illegittimo, è nullo per elusione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm.
Il Fatto
Alcuni operatori industriali, gestori e utenti finali connessi a reti interne di utenza, hanno impugnato la deliberazione ARERA n. 329/2022/R/eel, adottata per dare ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 4346/2021, 4347/2021 e 4348/2021, che avevano confermato l’annullamento della precedente delibera n. 539/2015/R/eel.
I ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, l’elusione del giudicato: l’Autorità avrebbe riproposto l’equiparazione tra utenti delle reti interne e utenti della rete pubblica quanto ai costi del dispacciamento, disattendendo il vincolo conformativo. Con il secondo motivo hanno lamentato la violazione del principio del cost reflectivity e della parità di trattamento. ARERA e TERNA si sono costituite replicando nel merito. Respinta l’istanza cautelare per difetto di periculum in mora, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affrontato un profilo processuale. Le domande di nullità per elusione del giudicato e di annullamento per vizi di legittimità, soggette a riti diversi, sono state proposte davanti al medesimo giudice competente. La loro trattazione con rito speciale non determina nullità, poiché l’art. 87, comma 4, cod. proc. amm. esclude che la trattazione in pubblica udienza costituisca motivo di nullità della decisione, e la regola dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm. consente di applicare il rito ordinario o speciale quando il giudice sia competente su entrambe.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito l’ampiezza del giudicato sostanziale formatosi sulle sentenze di primo e secondo grado. Il decisum aveva accertato che i corrispettivi di dispacciamento dovuti dagli utenti dei sistemi di distribuzione chiusi non possono essere calcolati come per gli utenti della rete pubblica, perché tali utenti ricorrono a quest’ultima solo in via residuale e TERNA sopporta costi limitati nei loro confronti. La compartecipazione ai costi doveva dunque avvenire in termini proporzionali ed adeguati all’effettivo utilizzo del servizio.
Secondo il Collegio, ARERA non ha tratto da tali accertamenti le debite conseguenze. L’Autorità ha riconosciuto che gli utenti delle reti interne non sono equiparabili agli utenti della rete esterna, ma ha poi confermato l’equiparazione sul piano dei costi. In particolare, la componente uplift, destinata a coprire i costi sostenuti da TERNA per l’approvvigionamento delle risorse di dispacciamento sul mercato dei servizi, è stata applicata senza considerare che gli utenti dei sistemi chiusi prelevano dalla rete esterna quantità ridotte di energia.
Il Tribunale ha quindi qualificato la delibera come adottata in elusione del giudicato: pur attraverso un diverso percorso motivazionale, l’Autorità è giunta al medesimo risultato già ritenuto illegittimo, frustrando le pretese della parte vittoriosa e violando i principi di collaborazione e buona fede nell’attuazione del giudicato. Da ciò la nullità della deliberazione n. 329/2022/R/eel.
Accolto il primo motivo, il secondo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha differito gli effetti della sentenza alla data di adozione del provvedimento di ottemperanza, che ARERA deve porre in essere entro novanta giorni dalla comunicazione, e ha condannato in solido l’Autorità e TERNA alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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