Criteri di precedenza nell’iscrizione al Liceo Scientifico e indirizzo Sportivo: niente fumus per la sospensione (TAR Lombardia n. 684 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I criteri di formazione delle graduatorie per l’ammissione alle classi prime dei licei, adottati dal Consiglio d’Istituto, non sono manifestamente illogici laddove attribuiscano rilievo prevalente ai risultati scolastici conseguiti nel secondo anno della scuola secondaria di primo grado, con ponderazione delle discipline coerenti con l’indirizzo prescelto, e al consiglio orientativo del Consiglio di Classe di provenienza. La distinta valutazione del Liceo Scientifico rispetto al Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo è ragionevole, in considerazione della differenza dei piani di studio. L’ammissione in un altro istituto dello stesso indirizzo esclude il pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la sospensione cautelare.
Il Fatto
I genitori di un minore impugnavano la graduatoria definitiva pubblicata il 9 marzo 2026, che escludeva il figlio dall’iscrizione alla classe prima del Liceo Scientifico. Contestavano altresì le delibere del Consiglio d’Istituto che avevano incluso la sezione ad indirizzo sportivo tra gli “altri licei”, attribuendo alla scelta di tale indirizzo un punteggio di 1,5 punti invece dei 3 riconosciuti per il Liceo Scientifico. Chiedevano quindi l’annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati. Si costituivano il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo il ricorso privo del prescritto fumus boni iuris. Ad una cognizione sommaria, i criteri adottati dalle delibere consiliari non sono risultati illogici, poiché rispondono alla finalità di premiare i più meritevoli, valorizzando i risultati scolastici del secondo anno della scuola secondaria di primo grado e operando una ponderazione delle discipline maggiormente coerenti con il percorso scientifico, oltre al consiglio orientativo espresso dal Consiglio di Classe.
La Corte ha escluso anche la manifesta illogicità della previsione che assegna 1,5 punti per l’indicazione del Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo. La differenza di punteggio trova giustificazione nella differenza tra le materie previste dal Liceo Scientifico e quelle dell’indirizzo sportivo, il quale si distingue dal Liceo Scientifico tradizionale con potenziamento sportivo presente in altri istituti. La scelta del criterio ponderato attiene alla discrezionalità dell’amministrazione scolastica.
Quanto al danno, il ricorso non ha prospettato un pregiudizio grave e irreparabile, che non è stato ritenuto sussistente, poiché allo studente è data la possibilità di frequentare la prima classe del liceo prescelto in un altro istituto. La domanda cautelare è stata respinta e le spese della fase sono state compensate per giustificati motivi.
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Nota della Redazione
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