Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Veneto n. 1601 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso, dichiarata dalla parte ricorrente a seguito della comunicazione di segreteria ex art. 72-bis cod. proc. amm., determina la declaratoria di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia può essere adottata con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per la verifica della permanenza dell’interesse, senza che sia necessario accedere all’esame del merito della controversia. La compensazione delle spese di lite consegue alla natura della definizione e alla mancanza di contrarie deduzioni della parte resistente.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui il Questore di Venezia gli aveva inflitto la misura dell’ammonimento ex art. 3 D.L. n. 93/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2013. L’atto era stato notificato il 15 giugno 2024, e con il gravame erano stati chiesti l’annullamento del provvedimento e degli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Venezia si erano costituiti in giudizio per resistere al ricorso. La controversia era stata quindi avviata alla definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm., al fine di verificare la permanenza dell’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ha dato atto che la segreteria della Sezione aveva comunicato la fissazione dell’odierna camera di consiglio ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm., per la verifica della permanenza dell’interesse al ricorso. La norma consente al presidente di fissare la trattazione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione alla prima camera di consiglio utile, prevedendo che, se la causa non è definibile in rito, il collegio fissi l’udienza pubblica con ordinanza.
A seguito della ricezione della comunicazione di segreteria, la parte ricorrente ha depositato in giudizio, in data 26 maggio 2026, una nota con cui ha dichiarato di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, chiedendo una declaratoria in conformità e la compensazione delle spese di lite. Tale dichiarazione ha costituito il presupposto per la definizione in rito del giudizio.
Il Collegio ha ritenuto che, alla luce della manifestazione di volontà del ricorrente, dovesse essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia è stata adottata con sentenza in forma semplificata, coerente con la disciplina dell’art. 72-bis cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, ravvisando giusti motivi sia nella natura della definizione del giudizio, sia nell’assenza di contrarie deduzioni della parte resistente sul punto. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.