Ottemperanza alla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 657 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza che accerta il diritto del docente all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il TAR accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione integrale del giudicato. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 deve essere decorso al momento della proposizione del ricorso. La domanda di penalità di mora non può essere accolta quando l’esecuzione richieda un procedimento complesso che coinvolge più soggetti e il ritardo sia riconducibile alla mole eccezionale dei procedimenti. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è nominato commissario ad acta un dirigente della stessa Amministrazione, senza ulteriore compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per l’anno scolastico 2022/2023, per un valore nominale di 500,00 euro, oltre accessori ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Non essendo stata data esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza del requisito temporale per l’azione esecutiva. Il ricorso è stato notificato in data 23 dicembre 2025, mentre la notifica della decisione all’Amministrazione era avvenuta il 16 aprile 2025. Ne deriva che, al momento della proposizione, risultava decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003.
La sentenza portata in esecuzione è passata in giudicato, come attestato in atti, e l’Amministrazione non ha dimostrato alcun adempimento. Il ricorso è pertanto fondato. Il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un funzionario in possesso della necessaria professionalità. Il commissario provvederà in via sostitutiva nel successivo termine di novanta giorni, senza ulteriore compenso, trattandosi di dirigente della stessa Amministrazione resistente, con attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno, il TAR richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Collegio ha invece rigettato la domanda di penalità di mora. L’esecuzione delle sentenze di condanna all’attivazione della carta elettronica del docente comporta l’instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti. Il ritardo del Ministero è inoltre ragionevolmente riconducibile all’eccezionale mole di procedimenti concernenti il rilascio della carta, come comprovato dal vasto contenzioso insorto. Le spese di giudizio, liquidate in 300,00 euro oltre oneri e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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