Obbligo di provvedere sulla richiesta di riclassificazione urbanistica in zona bianca (TAR Sicilia n. 658 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza con cui il proprietario chiede la riclassificazione urbanistica di un’area divenuta priva di disciplina per decadenza del vincolo preordinato all’esproprio. L’inutile decorso del termine quinquennale comporta la decadenza del vincolo e la conseguente configurazione dell’area come zona bianca, senza alcuna reviviscenza della pregressa destinazione. Il Comune è tenuto a esercitare la propria potestà urbanistica attribuendo all’area una nuova destinazione, e comunque a concludere il procedimento con provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 legge n. 241/1990, anche nell’ipotesi di rigetto, con congrua motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di due particelle catastali site nel territorio di un Comune siciliano, ha presentato istanza di riqualificazione urbanistica a seguito della decadenza del vincolo preordinato all’esproprio. Dal certificato di destinazione urbanistica emergeva che le aree ricadevano in zona destinata a verde attrezzato per lo sport e, in parte, in zona a viabilità primaria e di quartiere di P.R.G.
Poiché il piano regolatore generale era stato approvato nel 1998, il vincolo è decaduto per il decorso del quinquennio, senza che fosse intervenuta dichiarazione di pubblica utilità né l’avvio della procedura espropriativa. Il ricorrente ha diffidato il Comune a provvedere, ma l’Ente è rimasto inerte. Ha quindi proposto ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio e per la condanna a provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’istituto del silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. Il rimedio presuppone un’obbligo di provvedere su un’istanza del privante volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, restando irrilevante il carattere discrezionale del provvedimento richiesto.
Con specifico riguardo alla vicenda, il Tribunale richiama il costante orientamento secondo cui è illegittimo il silenzio sull’istanza volta a ottenere una nuova destinazione urbanistica di aree divenute prive di disciplina per decadenza del vincolo espropriativo. Decaduto il vincolo, non si verifica alcuna reviviscenza della pregressa destinazione: la natura temporanea del vincolo ne implica la caducazione e l’area si configura come zona bianca, rispetto alla quale il Comune deve esercitare la propria potestà pianificatoria.
Il Collegio distingue i vincoli conformativi, estranei allo schema ablatorio e non soggetti a decadenza, dai vincoli espropriativi, a durata limitata, la cui caducazione determina l’obbligo di reintegrare la disciplina urbanistica dell’area. La destinazione a viabilità implica un vincolo di natura espropriativa; sulla destinazione a verde attrezzato per lo sport permangono contrasti giurisprudenziali, ma tale questione non incide sull’obbligo di risposta.
L’obbligo di provvedere trova conferma nell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, che impone la conclusione del procedimento con provvedimento espresso anche in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, con motivazione semplificata. Il Legislatore ha così generalizzato l’obbligo di provvedere per garantire certezza dei tempi e prevenire i danni da inerzia.
Il ricorso è pertanto accolto: è dichiarata l’illegittimità dell’inerzia comunale, con assegnazione del termine di centoventi giorni per provvedere. La scelta della nuova destinazione resta rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, nel rispetto dell’interesse pubblico al corretto uso del territorio. Per il caso di persistente inottemperanza è nominato commissario ad acta il direttore generale del competente Dipartimento regionale, con riserva di liquidazione del compenso a carico dell’Ente inottemperante. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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