Cessazione della materia del contendere per ritiro in autotutela della gara (TAR Emilia-Romagna n. 915 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ritiro in autotutela della procedura di gara, disposto dall’amministrazione dopo la proposizione del ricorso e idoneo a soddisfare integralmente l’interesse azionato dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere. La declaratoria consegue alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, purché il ricorrente dichiari espressamente la satisfattività del provvedimento sopravvenuto. La compensazione delle spese processuali è giustificata dalla prontezza dell’autotutela e dall’esito della fase cautelare monocratica, che aveva respinto la domanda di tutela urgente.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore farmaceutico, impugna la lettera di invito e la determinazione dirigenziale con cui la centrale di committenza regionale ha indetto un appalto specifico per la fornitura di medicinali, con riferimento al lotto relativo al principio attivo ustekinumab. La contestazione riguarda in particolare la previsione che limita l’accordo quadro ai primi due operatori classificati, con ripartizione della fornitura al 90% e al 10%, in asserita violazione dell’art. 15, comma 11-quater, del decreto-legge n. 95/2012, che impone l’accordo quadro con tutti gli operatori quando i medicinali a base del medesimo principio attivo siano più di tre.

Con decreto monocratico la domanda di tutela cautelare urgente è respinta, sul rilievo che la disciplina di gara non precluda l’utile partecipazione della ricorrente. Successivamente la centrale di committenza ritira in autotutela i lotti contestati, segnalando che i principi attivi saranno inseriti in una futura procedura. La ricorrente dichiara quindi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’amministrazione, con determinazione dirigenziale sopravvenuta, ha disposto il ritiro in autotutela dei lotti oggetto di contestazione, dando espressamente atto del ricorso e dei motivi in esso articolati. Il provvedimento di autotutela ha quindi inciso sulla stessa procedura impugnata, eliminando l’atto lesivo prima della definizione del giudizio.

La ricorrente ha dichiarato che tale determinazione soddisfa definitivamente e integralmente l’interesse azionato, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il Collegio prende atto di tale declaratoria, non contestata dalle controparti, che non si sono costituite in giudizio.

Su questa base il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia di merito. La decisione si fonda sulla verifica congiunta della sopravvenienza del ritiro e della satisfattività dichiarata dalla parte ricorrente.

Quanto alle spese, il Collegio opta per la compensazione, valorizzando due elementi: l’esito sfavorevole della fase cautelare monocratica, che aveva respinto la domanda urgente, e la prontezza dell’autotutela posta in essere dall’amministrazione procedente, qualificata come responsabile. L’accoglimento nel merito non era stato anticipato dalla tutela cautelare, e ciò giustifica la reciproca soccombenza in punto di spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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