Carta del docente, ottemperanza al giudicato e limiti del giudice dell’esecuzione (TAR Sicilia n. 1525 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., il giudice amministrativo ordina alla pubblica amministrazione di conformarsi alla sentenza passata in giudicato quando il titolo abbia valore ed efficacia di giudicato e sia ritualmente notificato, con decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice dell’ottemperanza non può tuttavia attribuire utilità ulteriori rispetto a quelle espressamente riconosciute dal giudicato: è pertanto inammissibile la domanda di interessi legali e rivalutazione quando il titolo esecutivo non ne preveda il riconoscimento. In caso di perdurante inadempimento, è legittima la nomina di un commissario ad acta con facoltà di delega, senza ulteriore compenso in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Marsala, Sezione lavoro, con la sentenza n. 209/2023, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con accredito di 500,00 euro per ciascun anno.
La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, è stata notificata all’Amministrazione ai fini dell’esecuzione e seguita da diffida. Poiché il Ministero dell’Istruzione e del Merito è rimasto inerte, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, gli interessi legali e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La pretesa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato, ritualmente notificato all’Amministrazione resistente, con conseguente decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ne deriva la fondatezza della domanda di esecuzione.
Il ricorso è stato invece giudicato infondato nella parte relativa agli accessori. Il Collegio ha osservato che dal titolo esecutivo non risultano riconosciuti interessi o rivalutazione: il giudice dell’ottemperanza non può attribuire utilità ulteriori rispetto a quelle espressamente accertate nel giudicato, perché ciò ne altererebbe il contenuto. La domanda di corresponsione degli interessi legali è stata pertanto respinta.
In accoglimento parziale, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, mediante attribuzione della Carta elettronica con accredito dell’importo complessivo di 1.000,00 euro, nei limiti statuiti dal titolo esecutivo.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, che provvederà su istanza di parte e nell’ulteriore termine di sessanta giorni alla completa esecuzione del giudicato, mediante registrazione sulla piattaforma dedicata e accredito delle somme, senza ulteriore compenso. Il Collegio ha richiamato il principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, ancorché dettata per i decreti emessi ai sensi della medesima legge.
In ragione della natura seriale della controversia, della limitata complessità e dell’accoglimento solo parziale, le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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