Accesso agli atti edilizi del vicino e soccombenza virtuale del Comune (TAR Sicilia n. 654 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Al proprietario del fondo vicino a quello interessato da nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi, quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, trattandosi di posizione qualificata e differenziata, non meramente emulativa né preordinata a un controllo generalizzato dell’azione amministrativa. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Le spese di lite vanno pertanto poste a carico dell’Amministrazione che abbia proceduto all’ostensione della documentazione richiesta solo dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale. Le spese di giudizio sono irripetibili quanto alla parte controinteressata non costituita.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile sito in una contrada del territorio comunale, ha chiesto al Comune copia di ogni parere, nulla osta, titolo edilizio e atto di parte relativi ai lavori edilizi eseguiti da terzi su un fondo confinante. L’istanza di accesso agli atti è stata trasmessa via PEC, con il patrocinio del difensore, unitamente alla richiesta di accesso ai documenti.

Decorso il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, richiamato dall’art. 32 della legge regionale n. 7 del 2019, l’Amministrazione non ha fornito alcun riscontro. Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio-rifiuto ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., chiedendo l’annullamento, l’accertamento del diritto all’accesso e la condanna del Comune al rilascio della documentazione.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio il Comune ha trasmesso i documenti richiesti. Alla camera di consiglio il difensore della parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo sulla condanna alle spese. Né il Comune né i controinteressati si sono costituiti.

Il Tribunale ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo l’interesse ostensivo dedotto risultato soddisfatto nel corso del giudizio, come corroborato dalla dichiarazione resa in sede camerale.

Ai limitati fini della regolazione delle spese, il Collegio ha richiamato il principio espresso da Cons. Stato, sez. IV, n. 8885 del 2024, secondo cui al proprietario del fondo vicino a quello interessato da nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando si faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche.

Tale posizione è qualificata e differenziata, non meramente emulativa né preordinata a un controllo generalizzato dell’azione amministrativa. L’istanza, ha aggiunto il Tribunale, non è generica ed è altresì motivata, sicché risulta munita dei requisiti richiesti dalla legge.

Conseguentemente, le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale e poste a carico del Comune, che ha proceduto all’ostensione della documentazione solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese di giudizio sono state dichiarate irripetibili quanto alla parte controinteressata, non costituita in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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