Legittimo l’ammonimento del Questore per atti persecutori anche senza audizione dell’ammonito (TAR Sicilia n. 650 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito in legge n. 38/2009, costituisce misura di prevenzione equiparabile all’avviso orale e persegue lo scopo di indurre l’autore di condotte persecutorie a desistere prima che le stesse assumano rilievo penale. Il procedimento è connotato da urgenza in re ipsa e da un’istruttoria alleggerita, nella quale il Questore deve sentire le persone informate sui fatti e assumere informazioni dagli organi investigativi solo se necessario. Il potere valutativo è ampiamente discrezionale e il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla manifesta insussistenza dei presupposti di fatto o alla manifesta irragionevolezza e sproporzione del provvedimento. Non è necessaria la convocazione dell’interessato per l’audizione ove gli atti acquisiti risultino sufficienti a supportare l’ammonimento, purché sia garantita una partecipazione procedimentale proficua ed equamente bilanciata.
Il Fatto
Il Questore di Catania, su istanza della persona offesa e dopo una successiva integrazione, ha ammonito il ricorrente, invitandolo a desistere da messaggi, telefonate, ingiurie, diffamazioni e atti persecutori. L’istanza rappresentava condotte reiterate consistenti in numerosissimi messaggi, pedinamenti e appostamenti, con un forte stato di ansia e paura nella vittima e la necessità di modificarne le abitudini di vita.
Avverso il provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto, che lo ha respinto. Ha quindi impugnato il decreto prefettizio davanti al TAR Sicilia, deducendo vizi di forma della notifica, omissione dell’audizione, violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria e di motivazione, sproporzione della misura e contrasto con libertà costituzionali, convenzionali ed euro-unitarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, nella versione applicabile ratione temporis, e richiama un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, più volte condiviso dalla Sezione, secondo cui l’ammonimento è una misura di prevenzione con finalità anticipatoria rispetto alla tutela penale. Da qui l’urgenza tipica del procedimento e la sua istruttoria alleggerita.
Il TAR ribadisce che i provvedimenti di ammonimento sono espressione di un potere valutativo ampiamente discrezionale, fondato su un quadro indiziario che renda verosimile l’esistenza di condotte persecutorie. Il sindacato giurisdizionale resta pertanto limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto o di manifesta irragionevolezza e sproporzione. Ciò non esclude il principio di imparzialità: il soggetto da ammonire deve poter apprestare le proprie difese mediante una partecipazione proficua.
Quanto al primo motivo, relativo al diniego di accesso agli atti istruttori, il TAR lo considera infondato. Il ricorrente ha presentato memorie senza chiedere l’accesso; la prima istanza risale a dopo la notifica del provvedimento di ammonimento. La Questura ha più volte tentato di contattarlo per la consegna degli atti ostensibili, senza esito. Soprattutto, dopo il deposito documentale ordinato in via istruttoria, il ricorrente nulla ha dedotto, non essendo dimostrato quale diverso apporto partecipativo avrebbe potuto offrire.
Anche il rilievo sulla motivazione del decreto prefettizio è respinto. Il Prefetto non si è limitato a rinviare al provvedimento questorile, ma ha acquisito una relazione istruttoria e ha preso posizione su ciascuno dei rilievi. Quanto alla mancata audizione, è consolidato l’orientamento per cui non è necessario convocare l’interessato quando gli atti disponibili appaiano sufficienti al giudizio discrezionale dell’Autorità di P.S.
La carenza di istruttoria è esclusa: la Questura ha deciso sulla base dell’istanza, dell’integrazione e delle dichiarazioni delle persone informate. Emerge un comportamento ossessivo, proseguito nonostante le chiare dichiarazioni della controinteressata e un incontro presso la Stazione dei Carabinieri. Il rigetto del ricorso è quindi confermato, con compensazione delle spese e ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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