CIGO e monocommittenza: la crisi prevedibile non è transitoria (TAR Sicilia n. 2366 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’integrazione salariale ordinaria presuppone eventi transitori e non imputabili all’impresa e situazioni temporanee di mercato. La transitorietà va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della domanda e richiede la prevedibilità della ripresa della normale attività. Quando la sospensione derivi dalla contrazione degli ordini di un committente unico in perdurante crisi, la causa non è involontaria né imprevedibile, ma riconducibile all’organizzazione dell’impresa. Il diniego dell’INPS è sindacabile solo per manifesta illogicità, manifesta incongruenza o palese travisamento dei fatti, poiché l’Ente esercita un’ampia discrezionalità tecnica. Non è ammessa la socializzazione del rischio da portafoglio ordini.
Il Fatto
Una società che opera nel settore della confezione di abbigliamento, con trentuno dipendenti e aderente a un consorzio manifatturiero, ha impugnato due provvedimenti dell’INPS con cui sono state respinte le domande di cassa integrazione guadagni ordinaria per il periodo 18 agosto – 14 settembre 2025, riferite ai dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale.
La sospensione era stata determinata dalla crisi del committente principale, che aveva annullato alcune commesse e bloccato il ciclo produttivo. L’INPS ha ritenuto la crisi ciclica e prevedibile, valorizzando la dipendenza da un unico committente e l’assenza di diversificazione produttiva. La società ha proposto ricorso al Comitato amministratore del fondo di integrazione salariale, rimasto inerte, e poi al giudice amministrativo, deducendo la transitorietà dell’evento e la sua non imputabilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura eccezionale del beneficio, che opera in deroga al sinallagma dell’obbligo retributivo con assunzione dello stesso a carico della collettività. Da ciò deriva la stretta interpretazione dei presupposti che legittimano l’intervento di garanzia.
Il Tribunale ribadisce i limiti del proprio sindacato. La valutazione dell’INPS sul riconoscimento di una situazione di crisi aziendale è espressione di ampia discrezionalità tecnica. Le scelte dell’Ente sono sindacabili soltanto se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti o inattendibili, ovvero viziate da palesi travisamenti in fatto, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato n. 2503 del 2012 e n. 4084 del 2013, richiamato anche dal T.A.R. Marche n. 286 del 2024.
Nel merito, la tesi della ricorrente non è condivisa perché pretende una sostanziale socializzazione del costo del rischio da portafoglio ordini. La CIGO, osserva il Collegio, opera in deroga al principio di libertà e responsabilità d’impresa, secondo le dinamiche di un mercato regolato, come affermato dal Consiglio di Stato n. 7098 del 2022 e n. 8685 del 2021.
Quanto alla monocommittenza, il Tribunale chiarisce che l’Istituto non l’ha considerata di per sé ostativa. Essa è stata valorizzata come indice di non ottimale organizzazione e, soprattutto, di prevedibilità delle sospensioni alla luce della perdurante crisi del committente principale, indicato come già in cassa integrazione straordinaria. L’INPS ha inoltre motivato in modo congruo sul mancato ampliamento del portafoglio clienti e sull’assenza di iniziative concretamente in atto, non potendo un mero preventivo dimostrare l’avvio della riconversione.
Il Collegio esclude, infine, il vizio procedimentale. I termini del procedimento amministrativo sono ordinatori, ove non dichiarati espressamente perentori, come precisato dal Consiglio di Stato n. 3569 del 2024. L’onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi eccezionali richiesti dalla normativa grava sull’azienda richiedente, non sull’INPS. I provvedimenti, adeguatamente motivati e non affetti da vizi di illogicità o travisamento, sono pertanto legittimi e il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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