Risarcimento per illegittimo diniego di rinnovo del certificato COC (TAR Sicilia n. 648 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio risarcitorio per l’illegittimo diniego di rinnovo di un titolo abilitativo all’esercizio dell’attività lavorativa, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste solo per il periodo in cui il titolo non era più efficace per effetto delle proroghe ex lege intervenute in costanza di emergenza sanitaria. Per il periodo anteriore, in cui il titolo ha conservato validità ed efficacia per legge, il pregiudizio non è imputabile all’esercizio illegittimo dell’attività amministrativa e la domanda è inammissibile per difetto di giurisdizione, poiché il ricorrente può dolersi solo dell’eventuale comportamento dell’Amministrazione. Accertato l’an debeatur, il danno da perdita di capacità lavorativa specifica è liquidato equitativamente ex art. 1226 cod. civ., sulla base dei cedolini, tenuto conto dell’aliunde perceptum e con attualizzazione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un certificato di competenza quale direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW, ne aveva chiesto il rinnovo. Con provvedimento del 14 settembre 2021 la Capitaneria di Porto ha rigettato l’istanza, rilevando il mancato raggiungimento dei requisiti richiesti durante il periodo di validità del titolo.

Tale diniego è stato annullato con sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 958/2022, passata in giudicato, sul presupposto che il certificato non fosse mai scaduto per effetto della conservazione della validità disposta dall’art. 103 del d.l. n. 18/2020. Il titolo è stato poi rilasciato il 31 agosto 2022. Il ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento del danno da perdita di chances, avendo dovuto rifiutare proposte lavorative ricevute nel 2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio per mancata chiamata in giudizio dell’INPS. La controversia non riguarda la regolarizzazione del rapporto contributivo, bensì il danno patito da un cittadino per il mancato rilascio di un titolo amministrativo necessario all’esercizio della propria attività lavorativa.

Nel merito, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione di parte della domanda. L’efficacia del titolo abilitativo è stata prorogata ex lege fino al 29 giugno 2022, novanta giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza, per effetto dell’art. 103 del d.l. n. 18/2020 e delle successive proroghe.

Ne consegue che, per tale periodo, il danno non è riconducibile all’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa culminata nel mancato rinnovo, poiché il titolo ha conservato validità ed efficacia. Il ricorrente può dolersi solo dell’eventuale comportamento della P.A. che abbia potenzialmente ingenerato un dubbio sulla persistente validità del titolo.

La giurisdizione amministrativa sussiste pertanto solo per il periodo tra il 30 giugno e il 30 agosto 2022. In tale arco temporale la mancanza del titolo e l’impossibilità di prestare attività lavorativa sono riconducibili al diniego di rinnovo, dichiarato illegittimo con sentenza divenuta inoppugnabile.

Incontestato l’an debeatur, il Collegio ha liquidato il danno in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., avuto riguardo all’incidenza dell’illegittima attività amministrativa sulla capacità lavorativa specifica. La quantificazione si è ancorata ai cedolini depositati, tenendo conto dell’aliunde perceptum, anche con riferimento alla NASPI percepita, e attualizzando la somma alla data della decisione, secondo il principio di Cass. civ. n. 20899/2018. Il danno è stato liquidato in complessivi euro 6.000,00. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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