Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 564 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, una volta che il ricorrente abbia fornito la prova del fatto costitutivo del diritto all’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., incombe sull’Amministrazione l’onere di allegare e provare il fatto estintivo o modificativo della pretesa, secondo il principio generale dell’art. 2697 cod. civ.. La mera inerzia dell’Amministrazione, che non deduca di aver adempiuto né offra alcuna giustificazione del proprio inadempimento, non vale a contrastare la fondatezza della domanda di ottemperanza. Il giudice amministrativo, accertata la persistente inesecuzione del titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, ordina l’ottemperanza integrale e, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta.

Il Fatto

Con sentenza del giudice del lavoro il ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento del diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per tre anni scolastici, con condanna dell’Amministrazione agli accessori di cui all’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991. Il titolo era stato ritualmente notificato ed era passato in giudicato.

Poiché l’Amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione alla sentenza, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del giudicato e, occorrendo, la nomina di un commissario ad acta, con condanna dell’Amministrazione alle spese e ai compensi, da distrarre in favore dei difensori. L’Amministrazione è rimasta inerte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, ravvisando la sussistenza di tutti i presupposti dell’ottemperanza. La pretesa del ricorrente, infatti, si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Non risulta, per converso, che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.

Il passaggio centrale della decisione riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Collegio ha applicato il principio sancito dall’art. 2697 cod. civ., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse ad eccepirli. Avendo il ricorrente dimostrato il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, spettava all’Amministrazione provare l’estinzione del diritto o l’inefficacia di quel fatto.

L’Amministrazione, però, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Questa inerzia è stata ritenuta dal Collegio sufficiente a confermare la fondatezza della domanda, con conseguente accoglimento del ricorso.

La sentenza ha quindi ordinato all’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del direttore generale competente, con facoltà di delega. Il Collegio ha escluso che al commissario spetti un compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, richiamando la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *