Concessione sportiva su suolo comunale: improcedibile l’annullamento, infondata l’azione risarcitoria (TAR Piemonte n. 1015 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga legale delle concessioni di impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, introdotta dall’art. 10-ter d.l. n. 73/2021 e successivamente disciplinata dall’art. 16, co. 4, d.l. n. 198/2022, cessa per intervenuta decorrenza del termine finale di efficacia previsto dalla legge. Una volta accertata la cessazione ope legis del titolo concessorio, viene meno l’interesse alla statuizione demolitoria del provvedimento che ne ha dichiarato l’inefficacia, con conseguente improcedibilità del ricorso limitatamente alla domanda di annullamento. Resta fermo l’interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento a fini risarcitori ex art. 34, co. 3, c.p.a., ma la relativa domanda va respinta quando la cessazione del titolo sia riconducibile alla legge e non all’illegittimità dell’atto impugnato.
Il Fatto
Il Comune di Bruzolo, con provvedimento del 24/07/2025, ha dichiarato l’inefficacia della concessione d’uso di un terreno comunale sottoscritta con un’associazione sportiva dilettantistica in data 07/04/2005, ordinando contestualmente la restituzione del terreno previa messa in pristino e inerbimento.
L’associazione ha impugnato la nota, invocando l’applicazione dell’art. 10-ter, co. 1, d.l. n. 73/2021 che, nel testo modificato dall’art. 14, co. 4-quater, d.l. n. 228/2021, aveva prorogato fino al 31/12/2025 le concessioni di impianti sportivi comunali in attesa di rinnovo. L’Amministrazione ha contestato il difetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e ha eccepito l’abrogazione della disciplina invocata. Respinta l’istanza cautelare, la causa è stata introitata per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce anzitutto il quadro normativo emergenziale. L’art. 100, co. 1, d.l. n. 104/2020 aveva introdotto la proroga fino al 31/12/2023 delle concessioni di impianti sportivi comunali in favore di associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. Detta proroga è stata estesa al 31/12/2025 dall’art. 14, co. 4-quater, d.l. n. 228/2021, poi abrogata dall’art. 3, co. 5, lett. b), legge n. 118/2022 e infine reintrodotta dall’art. 16, co. 4, d.l. n. 198/2022, con abbreviazione del termine al 31/12/2024. La proroga è qualificata come automatica.
Il Collegio osserva che al momento dell’adozione della determinazione impugnata l’art. 100, co. 1, d.l. n. 104/2020 non era più vigente. L’abrogazione ha colpito la previsione stessa della proroga, non le disposizioni che ne avevano modificato il termine. Nessuna questione di reviviscenza si pone. Trova invece applicazione l’art. 16, co. 4, d.l. n. 198/2022, che ha reiterato la disciplina sostanziale riducendo il termine al 31/12/2024.
Preliminarmente, il ricorso è dichiarato improcedibile limitatamente alla domanda di annullamento. È incontroverso che il termine finale di efficacia del titolo azionato sia spirato nelle more del giudizio. La concessione non legittima più l’occupazione del suolo e non attribuisce titolo ad opporsi alla restituzione: manca dunque l’interesse alla demolizione. Non convince l’argomento della possibile utilizzazione dell’atto come presupposto di ulteriori determinazioni, trattandosi di interesse meramente eventuale.
Nel merito, la domanda ex art. 34, co. 3, c.p.a. è respinta. Alla data del 24/07/2025 la concessione era ope legis cessata per decorso del termine di cui all’art. 16, co. 4, d.l. n. 198/2022. Irrilevante è l’accertata sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la proroga, poiché la concessione era comunque divenuta inefficace e l’associazione non aveva più titolo all’utilizzo del terreno.
Nota della Redazione
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