Carta docente, ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 555 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Il ricorso deve rispettare il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e, per i giudizi di cui all’art. 112, comma 2, lett. d), il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. L’amministrazione resistente che non contesti il titolo né provi l’avvenuto pagamento è tenuta a dare esecuzione al giudicato, spettando a essa la prova dei fatti estintivi o impeditivi ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Il giudice dell’ottemperanza può nominare anticipatamente il commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza. La penalità di mora è esclusa quando il ritardo sia ascrivibile al notorio contenzioso di massa.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania n. 5058/2024, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
La sentenza, munita di attestazione di conformità, era stata notificata all’amministrazione il 25.11.2024 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 31.07.2025. Non essendo intervenuto alcun pagamento e decorso il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e, in caso di ritardo, il pagamento degli interessi legali a titolo di astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la praticabilità del rito, osservando che l’esecuzione richiesta riguarda una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrante tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza. Ha poi ritenuto rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e, quanto al deposito, il termine dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. È stata inoltre accertata la notificazione della sentenza all’indirizzo proprio dell’amministrazione, ai fini dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, e del termine dilatorio ivi previsto.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione si è costituita con atto di mero stile, non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Ha quindi applicato il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., affermando la sussistenza dell’obbligo giuridico di dare esecuzione al giudicato.
Ha conseguentemente ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è stata invece respinta: il Collegio ha ritenuto fatto notorio che il ritardo sia imputabile all’improvviso e ingente contenzioso generatosi sulla medesima questione, suscettibile di incidere sulle capacità organizzative del Ministero.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza alcun compenso. Il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come richiamato dalla legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo l’orientamento di più pronunce amministrative.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate forfetariamente in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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