Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Sicilia n. 556 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Accertato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, incombe su quest’ultima la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Il giudice amministrativo, in caso di persistente inottemperanza, nomina un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo in un dirigente della medesima Amministrazione, cui non spetta alcun compenso, secondo l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Il titolo era stato notificato in forma esecutiva nel giugno 2024 ed era passato in giudicato, come da attestazione della cancelleria. L’Amministrazione, costituitasi con atto di mero stile, non ha contestato l’inadempimento né ha comprovato il pagamento. Decorso il termine dilatorio, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per dare integrale esecuzione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la propria giurisdizione. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è pronunciata dal giudice ordinario ed è passata in giudicato: essa rientra quindi tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza.
Il TAR ha poi riscontrato il rispetto delle condizioni processuali, tanto del termine decennale previsto dall’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto del termine di deposito del ricorso di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. È stata inoltre documentata la notificazione del titolo all’Amministrazione, come richiesto dall’art. 14 legge n. 30/1997.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non ha specificamente contestato né il titolo esecutivo né la sua idoneità all’esecuzione, e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Richiamando il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto devono essere provati da chi vi ha interesse, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., il TAR ha ritenuto sussistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.
È stato pertanto ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, con esclusione delle spese processuali, distratte ai procuratori non costituiti nel giudizio. Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo in un dirigente della stessa Amministrazione, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio.
Quanto al compenso, il TAR ha escluso che al commissario spetti alcun emolumento, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno, il Collegio ha richiamato l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettata per i decreti di equa riparazione ma estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da TAR Calabria n. 1706 del 2024, TAR Campania n. 5142 del 2024, TAR Sicilia n. 2621 del 2024 e TAR Sardegna n. 983 del 2023. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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