Accesso atti edilizi del vicino per vicinitas non richiede consenso del controinteressato (TAR Sicilia n. 494 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti amministrativi, l’amministrazione destinataria dell’istanza non può fondare il diniego sulla mancanza del consenso del controinteressato, essendo rimesso all’amministrazione stessa il potere-dovere di valutare i contrapposti interessi ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990. La posizione di vicinitas del richiedente rispetto all’immobile oggetto dei titoli edilizi integra un interesse diretto, concreto e attuale, sufficiente ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, senza che sia necessaria l’indicazione puntuale degli estremi dei titoli richiesti e senza che l’istanza possa qualificarsi esplorativa. Il diritto di accesso è autonomo rispetto ai rimedi civilistici, e la valutazione sul nesso di strumentalità va compiuta in astratto, essendo precluso al giudice adito ex art. 116 cod. proc. amm. ogni apprezzamento ex ante sull’ammissibilità o decisività del documento nell’eventuale giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un immobile posto a valle di un costone roccioso, sulla cui sommità insiste il fabbricato della controinteressata. Dopo una prima caduta di pietrisco nel 2013, coincidente con i lavori di realizzazione dell’immobile sovrastante, e un intervento dei Vigili del fuoco nel 2021, nel 2025 si è verificato un nuovo distacco di massi che ha reso necessario transennare l’accesso all’abitazione sottostante.

Il ricorrente ha quindi chiesto al Comune l’accesso all’intero fascicolo edilizio relativo all’immobile sovrastante, per verificare la correlazione tra gli interventi assentiti e i crolli. La controinteressata ha formalizzato opposizione, invocando la propria riservatezza. Il Comune non ha provveduto e ha comunicato che, decorsi trenta giorni, la richiesta doveva intendersi respinta. Il ricorrente ha impugnato il tacito diniego ex art. 116 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura del giudizio in materia di accesso: giudizio di impugnazione-merito, diretto non alla semplice eliminazione dell’atto ma all’accertamento del diritto dell’istante, con eventuale sentenza di condanna all’esibizione ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm.

Il giudice esclude che l’opposizione della controinteressata possa assumere efficacia preclusiva. La normativa in materia, lungi dal rendere i controinteressati arbitri delle richieste che li riguardano, rimette sempre all’amministrazione il potere di valutare la fondatezza dell’istanza, anche in contrasto con l’opposizione manifestata, dovendo i contrapposti interessi essere ponderati ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990.

L’eccezione di natura esplorativa dell’istanza è priva di base. Il richiedente ha identificato in modo sufficientemente preciso l’oggetto della pretesa ostensiva, il destinatario degli atti e la struttura edilizia interessata: non può pretendersi l’indicazione puntuale degli estremi dei titoli, dei quali l’istante presume l’esistenza ma ignora l’effettivo contenuto. La documentazione richiesta è pertinente rispetto alla condizione del ricorrente, in ragione della possibile correlazione tra gli interventi di trasformazione edilizia e i crolli, il cui accertamento non è demandato a quella sede.

Quanto all’interesse, la comprovata vicinitas attribuisce di per sé un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti del procedimento abilitativo delle attività edilizie del confinante. I titoli edilizi sono atti pubblici, sicché chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza, in coerenza con l’obbligo di pubblicazione e il controllo diffuso sull’attività edilizia desumibile dal combinato disposto degli artt. 20 e 27 del d.P.R. n. 380/2001.

Il Collegio respinge anche l’eccezione sulla natura privatistica della controversia: l’accesso difensivo è autonomo rispetto alle azioni esperibili davanti ad altre giurisdizioni, qualificandosi come forma di tutela complementare e concorrente. La valutazione del legame tra finalità dichiarata e documento va compiuta in astratto, senza apprezzamenti sull’eventuale infondatezza della futura domanda giudiziale, salva l’assoluta mancanza di collegamento, qui non ricorrente. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del tacito diniego e ordine al Comune di consentire l’accesso entro trenta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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