Acquisizione sanante ex art. 42-bis: competenza del Consiglio comunale, non del dirigente (TAR Sicilia n. 498 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di acquisizione sanante disciplinato dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 non costituisce atto di gestione o mera esecuzione, ma presuppone una complessa e discrezionale valutazione comparativa tra l’interesse pubblico alla conservazione dell’opera e l’interesse del privato illegittimamente espropriato. Esso rientra pertanto tra gli atti fondamentali riservati al Consiglio comunale dall’art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/2000, con conseguente incompetenza relativa del dirigente dell’area tecnica che lo adotti. La mera proposta di deliberazione consiliare, quale atto endoprocedimentale preparatorio, non integra convalida o ratifica idonea a sanare il vizio, che permane fino all’adozione della delibera dell’organo competente. Il difetto di competenza dell’organo emanante è estraneo al perimetro del giudicato esecutivo e può essere fatto valere con autonomo ricorso di cognizione.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’area nel Comune di Taormina interessata da una procedura espropriativa mai conclusa, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1840 del 15/10/2025, con cui il dirigente dell’area tecnica ha disposto l’acquisizione sanante al patrimonio indisponibile dell’ente di immobili occupati per la realizzazione di un’opera pubblica, per una superficie di mq. 973.
La vicenda muove da una precedente pronuncia del medesimo Tribunale, che aveva accolto il ricorso del proprietario per l’illegittima occupazione, ordinando all’amministrazione di scegliere tra restituzione, acquisizione ex art. 42-bis e accordo negoziale, con risarcimento del danno. Avviato il giudizio di ottemperanza per l’inerzia comunale, il ricorrente ha proposto autonoma impugnazione avverso l’atto acquisitivo, deducendo l’incompetenza del dirigente nonché la riduzione ingiustificata della superficie rispetto agli atti della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal Comune, secondo cui le censure andavano proposte dinanzi al giudice dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. La sentenza esecutiva aveva lasciato all’amministrazione una triplice alternativa, sicché il vizio di competenza dell’organo emanante resta estraneo al perimetro del giudicato e correttamente è stato fatto valere in sede di cognizione.
Nel merito, il Tribunale ha accolto la censura di incompetenza. Il provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 non è atto meramente esecutivo: la norma impone di motivare le attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati e con evidenza dell’assenza di ragionevoli alternative. Si tratta di una scelta di alta amministrazione, con significative ricadute sul bilancio e sul patrimonio dell’ente.
Tale ponderazione rientra nelle attribuzioni dell’organo rappresentativo, deputato a compiere le scelte fondamentali della comunità. L’art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/2000 riserva al Consiglio comunale gli acquisti e le alienazioni immobiliari che non siano previsti in atti fondamentali o che non ne costituiscano mera esecuzione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza conforme: la Cass. civ. sez. I n. 10074 del 2025 ha ricondotto la competenza all’organo consiliare, restando irrilevante il successivo provvedimento attuativo del dirigente; il Cons. Stato sez. IV n. 2810 del 2018 ha chiarito che l’atto esorbita dalla competenza dell’ufficio tecnico; il TAR Palermo n. 2510 del 2022 ha escluso la qualificazione come mera esecuzione di atti fondamentali.
Non vale a sanare il vizio la proposta di deliberazione prodotta dal Comune, mero atto endoprocedimentale: solo l’adozione della delibera consiliare perfeziona la convalida o la ratifica. L’accoglimento del primo motivo, assorbente, ha travolto l’intero provvedimento, rendendo superfluo l’esame della censura sulla quantificazione della superficie.
Nota della Redazione
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