Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale in ottemperanza per carta docente (TAR Lombardia n. 3155 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso avverso l’inadempimento dell’Amministrazione, l’esecuzione del dictum giudiziale intervenuta dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, essendo conseguito il bene della vita sotteso alla domanda. L’integrale soddisfazione della pretesa azionata non esclude, tuttavia, la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, che devono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento è avvenuto solo a seguito dell’instaurazione del giudizio. La liquidazione del compenso professionale va contenuta in misura proporzionata al limitato impegno difensivo richiesto in controversie seriali, che non implicano l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, con conseguente distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, agiva dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro per il riconoscimento del diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023.
Il giudice ordinario, con sentenza pubblicata l’11 ottobre 2024, dichiarava il diritto della ricorrente all’ottenimento del beneficio per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione la somma complessiva di euro 2.000,00, oltre spese di lite. Avendo l’Amministrazione omesso di dare esecuzione alla pronuncia, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche al fine della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, allegando l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, dopo la notificazione e il deposito del ricorso introduttivo, l’Amministrazione resistente aveva provveduto, sia pure tardivamente, a eseguire il dictum giudiziale, accreditando alla ricorrente le somme dovute a titolo di carta del docente.
In ragione di tale adempimento sopravvenuto, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, risultando integralmente conseguito il bene della vita cui il ricorso era finalizzato.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto il pagamento a carico dell’Amministrazione, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, rilevando che la P.A. aveva adempiuto al comando giudiziale solo dopo la proposizione della causa. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui, in controversie aventi carattere seriale e non comportanti l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso va determinato in misura ridotta rispetto a quella ordinaria, tenuto conto del limitato impegno richiesto al difensore.
In applicazione di tali criteri, le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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