Esecuzione del giudicato estesa agli accessori di legge e al contributo unificato (TAR Sicilia n. 1505 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di ottemperanza al giudicato amministrativo non si esaurisce nel pagamento della sorte capitale. Esso si estende agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, che costituiscono parte integrante del debito scaturente dal titolo giudiziale. Il pagamento della sola somma capitale, intervenuto in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale voce, ma non elide l’inadempimento per le somme residue. Ne consegue l’accoglimento parziale del ricorso di ottemperanza e la nomina del commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente ha adito il TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 2830 del 6 ottobre 2025, con la quale il Comune era stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento integrale.

In pendenza del giudizio, il Comune ha liquidato la sola sorte capitale di € 1.100,00, omettendo gli accessori di legge (spese generali al 15% e C.P.A. al 4%) e il rimborso del contributo unificato. La ricorrente ha quindi insistito per l’accoglimento del ricorso con riferimento alle somme residue e per la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione dell’ampiezza dell’obbligo di esecuzione del giudicato. In via preliminare, dichiara la cessazione della materia del contendere per il pagamento della sorte capitale, essendo tale somma corrisposta in corso di causa e riconosciuta dalla stessa parte ricorrente.

Residua però l’inadempimento in ordine agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, come statuito nel titolo giudiziale. Tali voci costituiscono parte integrante del debito scaturente dal giudicato e, pertanto, l’obbligo di ottemperanza dell’Amministrazione non può considerarsi esaurito sino alla loro completa corresponsione.

Il principio applicato è lineare: l’obbligo di eseguire il giudicato si estende sia alla sorte capitale sia agli interessi e oneri accessori. Ne consegue l’accoglimento parziale del ricorso e l’ordine al Comune di provvedere al pagamento degli accessori di legge (15% per spese generali e 4% per C.P.A. sulla sorte capitale) e al rimborso del contributo unificato relativo al giudizio definito con la sentenza da ottemperare, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore e perdurante inadempimento, il Tribunale nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Segretario generale del Comune inadempiente, il quale, su istanza della parte ricorrente, provvederà in via sostitutiva e senza alcun onere entro il successivo termine di 60 giorni. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune, la cui condotta inadempiente ha reso necessaria l’instaurazione del giudizio, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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