Nessun rimborso spese legali per il dipendente che si sottrae all’obbligo vaccinale (TAR Sicilia n. 450 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18, comma 1, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67 presuppone che il giudizio di responsabilità si sia concluso con un provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente e che i fatti siano connessi con l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali. Tale connessione richiede un nesso di stretta strumentalità tra l’atto e l’adempimento del dovere: il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto. Non integra il requisito la condotta posta in essere per ragioni personali, sia pure in occasione del servizio, né quella che di per sé violi i doveri d’ufficio o confligga con gli interessi dell’Amministrazione. Il rimborso, incidendo sulla spesa pubblica, ha carattere eccezionale e va interpretato restrittivamente.

Il Fatto

Un dipendente della Polizia di Stato veniva indagato per falsità ideologica in atti pubblici e in certificati, in concorso con altri soggetti, per essersi procurato un referto attestante la positività al Covid-19. Il procedimento, iscritto per gli artt. 479, 481 e 110 cod. pen., si concludeva con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

All’esito, il dipendente chiedeva all’Amministrazione il rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997. Il Ministero dell’Interno comunicava i motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, non ravvisando il requisito oggettivo-funzionale della connessione tra i fatti e il diligente espletamento dei compiti istituzionali, respingeva l’istanza. Il ricorso proposto avverso il diniego è stato respinto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina del rimborso. L’art. 18 attribuisce all’Amministrazione un potere valutativo sull’an e sul quantum. Il parere dell’Avvocatura dello Stato ha natura obbligatoria e vincolante sulla congruità dell’importo, ma non è necessario quando l’istanza risulti inaccoglibile per insussistenza dei presupposti. Nulla vieta di richiederlo anche sull’ammissibilità: in tal caso degrada a parere facoltativo e non vincolante.

I presupposti sono due: la pronuncia che escluda definitivamente la responsabilità e la connessione tra i fatti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio. Sul primo, il rimborso non spetta quando il proscioglimento dipenda da estinzione del reato o da ragioni processuali. Sul secondo, occorre che i fatti siano riconducibili all’attività funzionale in rapporto di stretta dipendenza con gli obblighi del dipendente.

Il Collegio esclude il requisito quando la condotta costituisca di per sé violazione dei doveri d’ufficio, sia stata posta in essere per ragioni personali, sia pure in occasione del servizio, o sia potenzialmente idonea a creare un conflitto con gli interessi dell’Amministrazione. La norma, incidendo sulla spesa pubblica, assume carattere eccezionale e va interpretata restrittivamente: la sua ratio è evitare che il dipendente tema di fare il proprio dovere.

Applicando tali coordinate, il giudice osserva che la sottoposizione alle analisi di laboratorio non origina dall’adempimento di un dovere istituzionale, ma è espressione di una condotta privata, assumibile da qualsivoglia cittadino, diretta a perseguire un interesse privato. Essa ha sottratto il dipendente all’obbligo vaccinale imposto dal d.l. n. 172/2021, facendo venir meno proprio l’unico dovere istituzionale connesso all’espletamento del servizio. Il richiamo alla circolare ministeriale appare quindi fuori fuoco, così come inconferente è il rinvio al d.P.R. n. 782/1985. L’Amministrazione ha correttamente applicato la disciplina, senza travisamento dei fatti né difetto di istruttoria. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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