Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e termine dilatorio (TAR Sicilia n. 352 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto l’esecuzione di un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme di denaro, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituisce condizione di ammissibilità della domanda e decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione nella sede legale. Quando la notifica del titolo sia anteriore di oltre centoventi giorni alla proposizione del ricorso, il termine deve ritenersi decorso e l’azione esecutiva è ammissibile. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. La nomina di un dirigente della stessa Amministrazione resistente non comporta ulteriori oneri, essendo l’attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un valore complessivo di 1.500 euro, oltre accessori di legge.
Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 30 ottobre 2025. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma, senza dedurre difese. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio del 13 gennaio 2026. Il thema decidendum concerne la verifica della sussistenza delle condizioni per l’azione esecutiva e l’eventuale perdurante inadempimento dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato il rispetto della condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza. La notifica della decisione di cui si chiede l’esecuzione all’Amministrazione nella sede legale è avvenuta il 6 maggio 2025. Il ricorso è stato notificato il 30 ottobre 2025. Quando l’azione è stata proposta, era dunque già decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il termine è quello previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003. La sua funzione è quella di consentire all’Amministrazione di provvedere spontaneamente prima di essere esposta all’azione esecutiva dinanzi al giudice amministrativo.
Accertato il decorso del termine, il Collegio ha rilevato che la decisione portata in esecuzione è passata in giudicato, come attestato in atti, e che l’Amministrazione intimata non ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine di esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla notifica su istanza di parte, se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un altro funzionario, affinché provveda in via sostitutiva nel successivo termine di novanta giorni. La nomina non comporta ulteriori oneri: trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama, in proposito, la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, lettera l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa conforme.
Il TAR ha escluso la necessità di fissare una penalità per le successive violazioni, ritenendo che la nomina del commissario assicuri già il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Le spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario, avuto riguardo al carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.