Integrazione del contraddittorio in materia di concessioni demaniali marittime (TAR Basilicata n. 172 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di impugnazione di un provvedimento di aggiudicazione di una concessione demaniale marittima, il giudice adito, ove ravvisi l’omessa notificazione del ricorso ad alcuni dei soggetti che hanno partecipato alla procedura selettiva e che risultano potenzialmente controinteressati rispetto alla pretesa azionata, deve disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 28, comma 3, cod. proc. amm., assegnando un termine perentorio per la notificazione e un successivo termine per la prova dell’adempimento. Tale potere, che costituisce esercizio del più generale dovere di cui all’art. 51 cod. proc. amm., non comporta l’immediata definizione del giudizio ma impone la rimessione della causa ad una successiva udienza pubblica, da fissarsi con provvedimento presidenziale.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Basilicata la determinazione dirigenziale con cui l’Amministrazione regionale ha approvato la graduatoria definitiva e disposto l’aggiudicazione di una concessione demaniale marittima nel Comune di Maratea in favore di una società concorrente, contestando altresì la propria esclusione dalla procedura per difetto del requisito di partecipazione relativo al codice ATECO. Il ricorso è stato notificato all’Amministrazione resistente e alla società aggiudicataria, che si sono costituite in giudizio.
All’udienza pubblica di trattazione, il Collegio ha tuttavia rilevato che la procedura selettiva aveva visto la partecipazione di ulteriori soggetti, non evocati in giudizio, nei cui confronti il ricorso avrebbe dovuto essere notificato in quanto potenzialmente controinteressati rispetto all’esito dell’impugnativa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha ritenuto di dover disporre, ai sensi degli artt. 28, comma 3, e 51 cod. proc. amm. il perfezionamento del contraddittorio, rilevando l’omessa integrazione nei confronti di tutti i soggetti che avevano partecipato alla procedura di affidamento e che avrebbero potuto subire un pregiudizio dall’eventuale annullamento del provvedimento impugnato.
Il Collegio ha osservato come, nel giudizio amministrativo avente ad oggetto l’aggiudicazione di una concessione, tutti i partecipanti alla selezione che non siano risultati aggiudicatari, ma che abbiano comunque conservato un interesse alla conservazione dell’atto o alla rinnovazione della procedura, debbano essere considerati controinteressati in senso sostanziale e, come tali, destinatari della notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. amm.
La mancata evocazione di tali soggetti determina un vizio del contraddittorio che il giudice è tenuto a sanare, esercitando il potere di cui all’art. 28, comma 3, cod. proc. amm., prima di poter procedere all’esame del merito della controversia. L’integrazione del contraddittorio costituisce, infatti, presupposto indefettibile per la regolare instaurazione del rapporto processuale e per la conseguente decisione sulla domanda di annullamento.
Conseguentemente, il TAR ha assegnato alla ricorrente il termine del 15 maggio 2026 per provvedere alla notificazione del ricorso e dei relativi allegati ai soggetti omessi, e quello del 25 maggio 2026 per il deposito della prova dell’avvenuto adempimento, riservando a un successivo provvedimento presidenziale la fissazione dell’udienza pubblica di prosecuzione della trattazione dell’affare.
Nota della Redazione
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