Autorizzazione integrata ambientale e controlli antimafia: nessun automatismo nell’interdittiva a cascata (TAR Lazio n. 6395 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio di un’autorizzazione integrata ambientale non è impedito dalla circostanza che l’istruttoria prefettizia volta al rilascio della certificazione antimafia sia ancora in corso, potendo l’amministrazione procedere ai sensi dell’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, ferma restando l’efficacia della condizione risolutiva in caso di esito negativo. L’interdittiva antimafia c.d. “a cascata” o “per contagio” è estranea a qualsiasi automatismo, dovendo essere eventualmente disposta dalla Prefettura all’esito di una puntuale e specifica istruttoria nei confronti dell’impresa che subentra nella gestione dell’impianto. L’attività di pretrattamento dei rifiuti qualificata come R12 e di messa in riserva qualificata come R13, con destinazione a impianti terzi e senza produzione di rifiuti cessati ai sensi dell’art. 184-ter d.lgs. n. 152/2006, non è soggetta alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. Ai fini della legittimità dell’autorizzazione non può pretendersi l’applicazione delle BAT conclusions europee 2018, entrate in vigore successivamente all’adozione dell’atto, valendo il principio tempus regit actum.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui la Regione Lazio aveva rilasciato alla controinteressata l’autorizzazione integrata ambientale per un impianto di trattamento rifiuti sito in Roma, unitamente all’atto conclusivo del procedimento. A sostegno del ricorso venivano dedotti quattro motivi di censura, concernenti la presunta omissione dei controlli antimafia, la mancata sottoposizione del progetto a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità, la mancata verifica di conformità alle migliori tecniche disponibili e profili di incompatibilità con la pianificazione regionale.
Il Tribunale, con sentenza n. 10455/2023, dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di interesse. L’appello veniva accolto dal Consiglio di Stato che, in applicazione dell’art. 105 c.p.a., annullava la sentenza e rimetteva la causa al TAR per il prosieguo. La ricorrente riassumeva il giudizio nel febbraio 2026 e la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza dell’11 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di soprassedere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, applicando il principio della ragione più liquida e rilevando, comunque, l’infondatezza del ricorso nel merito.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ha accertato che la Regione aveva regolarmente acquisito la dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia e che gli accertamenti prefettizi erano ancora in corso nel 2018. In tale contesto, l’amministrazione poteva legittimamente provvedere al rilascio del titolo, potendo la normativa consentire la stipula con inserimento di condizione risolutiva da far valere in caso di esito positivo dell’accertamento. Quanto alla circostanza che fosse tornata efficace l’interdittiva disposta nei confronti della società proprietaria dell’impianto, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento per cui la c.d. interdittiva a cascata è estranea a qualsiasi automatismo, richiedendo un’istruttoria specifica della Prefettura che, nel caso di specie, non era intervenuta.
Sul secondo motivo, il Tribunale ha escluso che l’attività autorizzata dovesse essere qualificata come R3, D13 o D15, trattandosi di attività di pretrattamento (R12) e messa in riserva (R13), con destinazione dei rifiuti a impianti terzi senza conferimento in discarica e senza produzione di end of waste. L’attività, pertanto, non rientra tra le ipotesi sottoposte a verifica di assoggettabilità di cui all’allegato IV, parte II, del d.lgs. n. 152/2006.
Con riguardo al terzo motivo, il Collegio ha rilevato che, dal D.M. 29.01.2007, non risulta alcun obbligo di stabilizzazione biologica, dovendo questa conseguire al trattamento dell’umido non effettuato dall’impianto. Le BAT conclusions europee del 2018, essendo entrate in vigore successivamente all’adozione degli atti gravati, sono irrilevanti in forza del principio tempus regit actum; la Regione aveva comunque disposto il riesame dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 per valutarne la conformità alle conclusioni sulle B.A.T. entro quattro anni dalla pubblicazione.
Il quarto motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stato espressamente dichiarato dalla ricorrente. All’esito, il ricorso è stato in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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