Autotutela edilizia e archiviazione fondata su sentenza di rito (TAR Sicilia n. 344 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione archivia il procedimento di annullamento in autotutela di un titolo edilizio costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale, rimesso alla valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto. La declaratoria di irricevibilità del ricorso giurisdizionale avverso il titolo edilizio può essere legittimamente posta a fondamento dell’archiviazione, poiché l’ente può ritenere insussistente l’interesse pubblico alla rimozione. La sola illegittimità del provvedimento non è sufficiente a sorreggere l’autotutela, né l’accertamento civilistico della violazione delle distanze legali configura un accertamento dell’illegittimità del titolo edilizio, restando il provvedimento autorizzatorio estraneo ai rapporti interprivati.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di un lotto confinante con il fondo del controinteressato, al quale nel 2015 il Comune rilasciava la concessione edilizia in sanatoria n. 20/2015 per ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione. Il dante causa degli odierni ricorrenti impugnava il titolo davanti al TAR, che con sentenza n. 2997 del 20 maggio 2024 ne dichiarava l’irricevibilità per tardività. Nel frattempo il Comune, dopo aver avviato nel 2017 il procedimento di annullamento in autotutela, ne disponeva l’archiviazione con la nota del 17 dicembre 2024, prendendo atto dell’esito del giudizio amministrativo.

Il giudice civile, con sentenza confermata in appello, aveva condannato il controinteressato ad arretrare i fabbricati per rispettare le distanze legali. I ricorrenti impugnavano quindi l’archiviazione, la successiva nota comunale e gli atti istruttori del 2015.

La Motivazione della Corte

Il TAR delimita l’oggetto del giudizio alla sola nota di archiviazione, dichiarando inammissibili le censure avverse la nota del 30 settembre 2025, di natura meramente endoprocedimentale e priva di autonoma lesività, e quelle relative alla relazione istruttoria e al parere del 2015, essendo ogni questione sulla concessione ormai definita dalla sentenza di irricevibilità.

Nel merito, il Collegio ricorda che l’archiviazione costituisce il segmento finale dell’esercizio di autotutela, potere discrezionale che consente all’amministrazione di concludere il procedimento senza adottare l’atto di secondo grado quando ritenga insussistenti i presupposti. La valutazione su illegittimità, interesse pubblico e comparazione degli interessi è rimessa esclusivamente all’ente, che può optare per l’archiviazione anche a fronte di un provvedimento illegittimo.

Il Comune, prendendo atto della declaratoria di irricevibilità che aveva precluso l’annullamento giurisdizionale, ha ritenuto, pur con motivazione stringata, che non sussistessero profili di interesse pubblico tali da giustificare l’autotutela, tenuto conto del lungo tempo decorso dall’avvio del procedimento.

Il TAR esclude poi che la sentenza civile abbia accertato l’illegittimità del titolo edilizio: il giudice ordinario ha accertato la lesione del diritto reale per effetto dell’attività edilizia del privato, non per il tramite del provvedimento. Il titolo autorizzatorio resta estraneo ai rapporti interprivati e la violazione delle norme civilistiche non rileva come vizio di legittimità, salvo che si risolva in un pregiudizio per l’interesse pubblico.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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