Revisione prezzi nei contratti di servizi: diritto all’adeguamento e giurisdizione esclusiva (TAR Puglia n. 1156 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture, l’obbligo di inserire una clausola di revisione periodica del prezzo sancito dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 ha natura imperativa. La clausola si inserisce automaticamente nel contratto, anche in sostituzione di previsioni difformi, secondo il meccanismo degli artt. 1339 e 1419 cod. civ., sicché la pretesa al compenso revisionale ha consistenza di diritto soggettivo perfetto. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., comprende anche le controversie relative alla quantificazione della revisione. In assenza di un provvedimento amministrativo che determini l’importo dovuto, gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 decorrono dalla pubblicazione della sentenza che accerta il diritto.
Il Fatto
Una società, affidataria di un appalto per la pulizia di istituti scolastici tramite una convenzione Consip e successivi ordinativi, chiedeva l’accertamento del diritto alla revisione prezzi per il periodo compreso tra settembre 2018 e agosto 2020. La stazione appaltante aveva respinto la fattura contenente il conteggio della revisione. La ricorrente agiva quindi per il riconoscimento del proprio diritto e per la condanna al pagamento dell’importo rivendicato, oltre interessi moratori, deducendo la violazione delle clausole della convenzione e del capitolato, che prevedevano l’adeguamento annuale del canone in base alla variazione dell’indice ISTAT.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta preliminarmente il profilo di giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento – espresso anche dalle Sezioni Unite n. 3160 del 2019 – secondo cui la giurisdizione esclusiva in materia di revisione prezzi ha portata generale e comprende sia le controversie sull’an della pretesa sia quelle relative al quantum, superando il tradizionale criterio basato sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi. Tale ricostruzione trova conferma nell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., che devolve al giudice amministrativo tutte le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo, evidenziando come la disciplina speciale di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 prevalga sulla normativa civilistica, prevedendo l’obbligatorietà della clausola di revisione nei contratti ad esecuzione periodica. La mancata previsione o una previsione difforme non determina la nullità del contratto ma l’integrazione automatica con la clausola imperativa, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 cod. civ., mentre il diritto al compenso revisionale sorge direttamente dalla legge.
Applicando tali principi al caso concreto, la clausola dell’art. 10, comma 5, della convenzione e dell’art. 9.4 del capitolato espressamente richiamano l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT. Il Tribunale riconosce quindi il diritto della ricorrente alla revisione prezzi per l’intero periodo richiesto, a partire dal secondo anno di attività, essendo il meccanismo di adeguamento previsto dalla lex specialis.
Quanto agli interessi moratori, la domanda viene accolta solo dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo. La Corte esclude che possano decorrere dalla scadenza delle fatture, poiché prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale non può trovare applicazione l’interesse di mora previsto per le transazioni commerciali.
Il ricorso è accolto parzialmente, con compensazione delle spese per la parziale soccombenza reciproca e la complessità delle questioni, anche in ragione del solo recente consolidamento della giurisdizione del giudice amministrativo in materia.
Nota della Redazione
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