Silenzio-assenso sul permesso di costruire solo con istanza completa (TAR Sicilia n. 336 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire non si forma quando l’istanza non è corredata di tutta la documentazione necessaria al corretto espletamento dell’attività istruttoria. La completezza richiesta dall’art. 20, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 implica la presenza degli elaborati progettuali e del titolo di legittimazione, la cui carenza impedisce il perfezionamento del provvedimento tacito. Il responsabile del procedimento può chiedere modifiche al progetto solo se di modesta entità: una rielaborazione che stravolga ubicazione, sagome e volumetrie configura nuova istanza, dalla quale decorre un nuovo termine. Le medie strutture di vendita non sono escluse in radice nelle zone residenziali, ma restano complementari e accessorie rispetto alla destinazione abitativa, che deve restare prevalente.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha negato il permesso di costruire per un complesso a prevalente destinazione residenziale comprendente una struttura commerciale, oltre alla comunicazione di avvio del procedimento di diniego e al parere dell’Ufficio Urbanistica. Ha chiesto altresì accertarsi la formazione del silenzio-assenso sulla domanda.

Dopo un primo progetto di sola media struttura di vendita, ritenuto non assentibile in zona B1, la società ha presentato un nuovo progetto unitario, residenziale e commerciale. Il Comune ha inviato il preavviso di rigetto, la ricorrente ha annunciato una rielaborazione e chiesto una proroga, trasmettendo solo tre tavole schematiche. Il diniego è seguito alla mancata trasmissione del progetto definitivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione del silenzio-assenso. Pur prescindendo dal dibattito sulla rilevanza della non conformità urbanistica, richiama il principio, largamente condiviso, secondo cui il provvedimento tacito presuppone una domanda corredata di tutta la documentazione necessaria all’istruttoria. Sul punto cita Cons. Stato, Sez. VI, n. 5746/2022 e n. 2661/2023, nonché Sez. IV, n. 3813/2024 e n. 7768/2024.

Nel caso concreto il preavviso di rigetto evidenziava carenze documentali ed elaborati progettuali mancanti, tali da escludere la completezza dell’istanza richiesta dall’art. 20, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, riguardanti il titolo di legittimazione e la predisposizione degli elaborati. La ricorrente ha replicato che si trattava di requisiti di validità, non di esistenza dell’istanza, ma la tesi non è accolta.

Le tre tavole schematiche trasmesse in riscontro al preavviso hanno comportato, secondo il Comune e non contestato specificamente, un totale stravolgimento della proposta originaria, con corpi di fabbrica del tutto diversi per ubicazione, sagome e volumetrie. A fronte di ciò, la parziale documentazione non consentiva un completo esame dell’istanza, anche per le modifiche sostanziali apportate.

Non giova l’invocazione dell’art. 20, comma 4, d.P.R. n. 380/2001: la richiesta di modifiche al progetto è ammessa solo per interventi di modesta entità. Per superare i motivi ostativi sarebbe stata necessaria una proposta del tutto diversa, come conferma la stessa condotta della ricorrente. La proroga risulta sostanzialmente concessa, ma il progetto completo non è mai stato trasmesso.

Il ricorso è respinto anche perché la ricorrente non ha contestato i motivi ostativi relativi al fabbricato residenziale, limitandosi a censurare gli aspetti del fabbricato commerciale: l’istanza è unitaria e presuppone la conformità dell’intero progetto. Sui profili commerciali, il Collegio precisa che le norme tecniche non escludono in radice le medie strutture di vendita nelle zone residenziali, ma queste svolgono funzione complementare e accessoria, dovendo restare prevalente la destinazione abitativa. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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